La Commissione tributaria provinciale ha riconosciuto al Comune di Grosseto la restituzione da parte del fisco di 106mila euro della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. La somma corrisponde alle imposte versata dal 2008 al 2010. La tassa di concessione fu introdotta nel 1972 con un decreto dell'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone ed il suo target iniziale erano le compagnie telefoniche che, in questo modo, avrebbero pagato allo Stato la possibilità di utilizzare le frequenze. Nel 1995 è stata estesa anche ai contratti di telefonia mobile in abbonamento: 5,16 euro mensili per i privati e 12,91 euro mensili per i clienti business, seppur il costo era deducibile all'80% nella dichiarazione dei redditi. Con l'entrata in vigore nel 2003 del Codice delle telecomunicazioni, la tassa in linea teorica è stata abrogata. Per i privati si configurava pertanto una disparità di trattamento tra chi possedeva il cellulare con la sim card ricaricabile e chi il contratto mentre le pubbliche amministrazioni beneficiano del passaggio dalla concessione statale al libero mercato. Nonostante ciò l'imposta figurava e figura ancora nelle bollette e viene regolarmente pagata dagli enti. Così l'anno scorso l'Anci (l’associazione di tutti i Comuni italiani) scrisse una lettera a tutti i primi cittadini per informarli che «la liberalizzazione delle telecomunicazioni ha abbattuto il regime concessorio riconoscendo che la tassa non deve essere pagata da nessun titolare di abbonamento telefonico sia esso pubblico o privato». Nella nostra regione hanno aderito circa un centinaio di comuni e tra i pionieri c'è Castell'Azzara, una delle venti amministrazioni i cui ricorsi hanno già ottenuto una sentenza favorevole di primo grado. Mediamente è stato calcolato che il rimborso ottenuto per ogni cellulare in uso è di 154 euro.
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 4820 del 26.03.2012 è intervenuta nuovamente in tema di impignorabilità delle giacenze degli Enti Locali, in quanto destinate al finanziamento delle spese obbligatorie ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L. in ragione della loro destinazione a particolari attività ritenute degne di considerazione prevalente rispetto a quella del solo diritto di credito, benché accertato giudizialmente. In particolare la Corte di Cassazione, recependo il precedente orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 23727/2008, ha ulteriormente specificato il regime probatorio adottabile al fine di superare il limite dell’impignorabilità, stabilendo che “la circostanza che la creditrice abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali ed orali, analoghe circostanze, di certo non elide il corrispondente onere del Comune: il quale non può essere assolto mediante una mera certificazione di uno dei suoi uffici od organi, operando anche quanto alla pubblica amministrazione il principio generale del processo civile, per il quale di regola nessuno può formare prove a proprio favore”e altresì che, “dinanzi ai sospetti di inoperatività dell'impignorabilità, ben poteva darsi il caso di una consulenza tecnica di ufficio percipiente, essendo evidente l'inaccessibilità, da parte del singolo creditore, alla complessa contabilità di un ente complesso come il Comune (e, per le sue titaniche dimensioni, come quello di Napoli) e quindi la sua impossibilità di provare altrimenti le circostanze dedotte, a prescindere da chi poi ne avesse in concreto l'onere”. L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione emerso nelle pronunce anzidette, conferma il fondamento delle argomentazioni da tempo sostenute in materia di espropriazione dei crediti nei confronti del Comune dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani. Si riporta di seguito il testo della Sentenza per esteso.
Il proprietario del terreno espropriato otterrà il risarcimento del danno morale, oltre che materiale, nel caso in cui la procedura non risulti regolare, grazie alla “Manovra economica 2011” che ha reintrodotto l’istituto dell’acquisizione sanante. Lo ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza 02.11.2011 n. 5844 pronunciandosi in merito ad un caso di illecita occupazione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione di un quartiere del Comune di Nuoro. La “Manovra economica del 2011”, contenuta nel Decreto Legge 98/2011, introduce, all'interno del D.p.r. 327/2001, il nuovo art. 42-bis, il quale prevede che, in caso di esproprio, al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall'illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti. Nel caso specifico quest’ultimo, visto come danno morale, viene quantificato in via equitativa in 50 mila euro, da rivalutare sulla base degli indici ISTAT. L’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato conferma ulteriormente le tesi sostenute in materia di risarcimento danni dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani. Si riporta di seguito il testo della Sentenza per esteso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10878/2012 ha stabilito che il danno da ingiusta detenzione deve essere commisurato alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna, quali quelle alla salute, il pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui devono aggiungersi le conseguenze più strettamente familiari. Nel caso in esame si trattava di un padre che era stato ingiustamente detenuto per 100 giorni in quanto condannato per abusi sessuali sulla figlia ancora minorenne all'epoca a causa di un errore giudiziario. L’orientamento giurisprudenziale sopra esposto conferma le tesi sostenute in materia di risarcimento danni dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani. Si riporta di seguito il testo della sentenza per esteso.
Mentre i contribuenti si alleano contro il Fisco sull'applicazione della tassa di concessione governativa sui cellulari, con massicci ricorsi alle Commissioni tributarie provinciali, entro quest’anno si attende la prima pronuncia della Suprema Corte che dovrà risolvere la questione Un terreno di battaglia cruento è quello che si sta preparando attorno alla questione sulla tassa sulla concessione governativa dei telefoni cellulari per gli enti locali. Mentre il Fisco ribadisce che la concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento, la cosiddetta Tgc, esiste ancora e va pagata, dall’altra parte i comuni non ci stanno, facendosi forza sulle tesi della giurisprudenza di merito che prevedono l’esenzione per le amministrazioni dal versamento della tassa in questione. A stabilire vinti e vincitori, sarà una prossima decisione della Corte di Cassazione, che metterà la parola fine alla diatriba. Ma vediamo i contorni della questione. (Tassa sui cellulari? La pagano anche le Pubbliche amministrazioni). Dal punto di vista prettamente normativo, è stato il Dpr n. 641 del 1972, all’articolo 21 della Tariffa allegata, a sancire per la prima volta come chiunque si trovi in possesso di un telefono cellulare in abbonamento, ha l’onere di pagare mensilmente 12,91 euro per i contratti business e 5,16 euro per i contratti privati. Sostituto d’imposta è il gestore di telefonia mobile, a cui deve essere versata la Tcg, che risulta addebitata direttamente nella bolletta. Il nuovo Codice delle telecomunicazioni, il dlgs n. 259/2003, nell’ottica di liberalizzare la fornitura dei servizi telefonici, all’articolo 218 ha abrogato espressamente l’articolo 318 del Dpr n. 156/1973. Quest’ultimo in particolare stabiliva che “presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”. Risalgono al 2009, una serie consistente di richieste di rimborsi da parte di comuni ubicati nel Nord Italia, all’Amministrazione finanziaria per la tassa in questione, che era stata corrisposta in un periodo compreso tra il 2006 e il 2008. A fondamento dei loro ricorsi, le amministrazioni locali ponevano il disposto dell’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641 del 1972, che anche se formalmente in vigore, di fatto nelle convinzioni dei governatori locali, era stato superato. (Tassa governativa cellulari: nessun rimborso a comuni). Parlando di rimborso della tassa, pare opportuno soffermarsi sulle modalità operative per poterlo richiedere e in modo particolare il termine entro cui può essere richiesto. Così si specifica che l’ istanza di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dal versamento. La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 641 del 1972, ove è l’articolo 13 che stabilisce come il contribuente possa domandare la restituzione delle concessioni governative erroneamente pagate “entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso”. Tornando ai comuni richiedenti, di fronte al fermo rifiuto delle Entrate a procedere ai rimborsi, questi sono ricorsi in messa dinanzi alle competenti commissioni tributarie. Mentre i governatori locali sostengono il venir meno del presupposto di applicazione della tassa in questione, poichè la concessione è stata sostituita dal contratto, ad opera della liberalizzazione del mercato della telefonia, avvenuto già nel lontano 2003, passando così da un atto amministrativo tipico di diritto amministrativo, in cui la PA assume una posizione di superiorità rispetto al privato, ad un atto tipico di diritto privato che presuppone al contrario una posizione di parità tra le parti contraenti. Secondo i comuni in merito alla Tgc è avvenuta un’abrogazione implicita. Come spiegano gli stessi comuni, per voce dei loro legali “la Tcg è sì una tassa, cioè una prestazione pecuniaria richiesta dallo Stato al cittadino in cambio di una controprestazione, ma fino al 2003 la controprestazione che lo Stato dava al cittadino era il servizio di gestione di telefonia. Ora il dlgs n. 259/2003 ha liberalizzato il servizio. Il diritto d’uso dei cellulari, oggi,” – secondo quanto dispongono gli stessi comuni che hanno visto negarsi il loro diritto al rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate – “ rientra nel “patrimonio giuridico” di chiunque. Non si tratta più di un diritto pubblico, concesso caso per caso al singolo soggetto, bensì di un diritto soggettivo. Come è possibile pagare una tassa su di una concessione che non esiste? Questa tassa è evidentemente ingiusta. Siamo fiduciosi che anche la Cassazione ne accerti l’illegittimità”. Dal canto suo, le Entrate, non solo rifiutano il rimborso chiesto a gran voce dalle amministrazioni comunali, ma hanno sottolineato in più occasioni che la tassa sulle concessioni governative è tuttora esistente e come tale tutti i cellulari in abbonamento devono essere soggetti all’imposta in questione, anche quelli dei comuni. La stessa Agenzia ha precisato tali sue osservazioni in una recente risoluzione, la n. 9/E del 18 gennaio 2012, in cui tra l’altro ribadiva come anche dopo l’ abrogazione dell’articolo 318 del Dpr n. 156/1973, il presupposto di applicazione della Tcg sui servizi radiomobili non risulta modificato. Il titolo giuridico con cui l’utente può utilizzare il telefonino e di conseguenza pagare la tassa suddetta, è il documento sostitutivo che rilascia il gestore di telefonia mobile quando viene approvata la richiesta di abbonamento. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di merito cha ha accolto la tesi delle amministrazioni comunali, riconoscendole come pubbliche amministrazioni, che sono esenti dal versamento della tassa, alla stessa stregua delle amministrazioni centrali dello Stato. Abolizione tassa concessione governativa cellulari: attesa per sentenza Cassazione Una situazione problematica questa che attende una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che se darà ragione ai comuni, indicando che la tassa sulle concessioni governative sui telefonini è illegittima, finirà per capovolgere una serie di circostanze. Se la tassa fosse dichiarata illegittima, più che rimborso per erroneo pagamento, si dovrebbe parlare di indebito pagamento. E a chiedere il rimborso non dovrebbero essere solo i comuni, ma tutti i cittadini abbonati che potrebbero avanzare le loro richieste non più entro 3 anni, ma entro 10, un termine di decadenza più lungo che permetterebbe così a tutti i soggetti interessati di avanzare le loro richieste senza il timore di scadenze imminenti. Non si sa quando di preciso si pronuncerà la Cassazione, certo è che dovrà farlo entro quest’anno. Solo dopo la lettura della decisione, sapremo chi avrà ragione e chi avrà torto, i vincitori e i vinti.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3756 del 09/03/2012 fa nuovamente chiarezza su quanto non c’era bisogno di ribadire ulteriormente: l’Iva sulla Tia (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. Quest'ultima sentenza va ad aggiungersi alla già cospicua mole di sentenze di vario grado che si sono prodotte in Italia sin dal 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato. La prima sentenza della Corte Costituzionale Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni erano andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l'Iva, anche perché il Governo non aveva mai preso una decisione definitiva in merito. Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Nel frattempo, diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono espressi - in maniera spesso contradditoria - sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti. Ora però questa nuova importante pronuncia della Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla questione. Gestione Crediti Pubblici, grazie al suo pool di professionisti tramite i quali verrà a breve avviata una class action, mette a disposizione le proprie competenze al fine di recuperare detti importi.
La quarte sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole di omicidio colposo un'agente della polizia penitenziaria che aveva omesso di sorvegliare una detenuta, sottoposta a regime di sorveglianza a vista, la quale si era poi suicidata impiccandosi alla sponda del letto. La Suprema Corte afferma dunque il principio secondo il quale l'omissione di sorveglianza nei confronti del detenuto che compia poi atti autolesivi integri gli estremi del reato di omicidio colposo, soprattutto quanto la prescrizione della sorveglianza a vista sia stata impartita in considerazione delle condizioni psichiche del detenuto. Ecco il testo della sentenza per esteso:
Con la pronuncia sul caso Follo ed altri c. Italia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che l'astensione per più di sei mesi dall’adozione di misure necessarie a conformarsi alla decisione resa in punto di euqa riparazione costituisce violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle sentenze garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Si ribadisce dunque l'applicabilità dell'art. 6 CEDU alla fase prettamente esecutiva del processo.
La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di I grado che, avendo ravvisato la violazione dell'Italia nell'attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa alle riparazioni dovute alle vittime di reati violenti, aveva già condannato la Presidenza del Consiglio al risarcimento dei danni subiti da una giovane a causa di ripetute violenze inflitte da due soggetti resisi poi latitanti. Di seguito la sentenza:
IL CONAPO SOLLECITA LA PROCURA DI TORINO A CHIEDERE PRECISAZIONI AL RENAM
Ancora una condanna da parte della Corte Euopea nei confronti dell'Italia per trattamenti inumani e degradanti inflitti a un detenuto (sentenza Cara-Damiani del 07.02.2012, n. 2744/05).
Anno 2009: per la prima volta lo Stato Italiano respinse in alto mare, verso la Libia, un barcone pieno di migranti. A due anni di distanza da quei fatti, ieri è stata depositata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, in cui i giudici europei hanno condannato l'Italia per aver violato la Convenzione europea. Il caso, noto come "Hirsi Jamaa e altri contro Italia", risale al 6 maggio 2009, quando a 35 miglia a sud di Lampedusa in acque internazionali, le autorità italiane intercettano una nave con a bordo circa 200 somali ed eritrei (tra cui vi erano donne in stato di gravidanza e bambini) I migranti vennero trasbordati su imbarcazioni italiane e riaccompagnati a Tripoli contro la loro volontà, senza essere prima identificati, ascoltati né preventivamente informati sulla loro effettiva destinazione. Così facendo si è integrata una violazione della Convenzione europea, dal momento che i migranti non ebbero alcuna possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale in Italia. Di queste 200 persone, 24 (11 somali e 13 eritrei) sono state rintracciate e assistite in Libia dal Cir e hanno incaricato gli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani di presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Dopo la sentenza della Corte Europea della Cedu la parola passa ora al governo di Mario Monti. Il premier ieri ha spiegato che «questa sentenza sarà esaminata con la massima attenzione. Si riferisce a casi del passato», ma anche «alla luce dell'analisi di questa pronuncia prenderemo decisioni per quanto riguarda il futuro». «Osservo inoltre che – ha aggiunto Monti – in occasione della mia recente visita a Tripoli questi temi sono stati oggetto di particolare attenzione». Si annuncia pertanto una revisione della politica dei respingimenti in alto mare. A non gradire il verdetto della sentenza non a caso è l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, la cui politica di respingimento è stata di fatto bocciata da questa pronuncia: «La corte - ha spiegato Maroni - condanna un comportamento a mio avviso assolutamente conforme alle direttive europee. I respingimenti sono stati fatti dalle autorità libiche e noi ci siamo limitati a prestare assistenza». Dunque, ha proseguito l'ex ministro, «si tratta di una pratica che io rifarei, anche perché ha contribuito a salvare molte vite umane, impedendo la partenza di barconi con migranti dalla Libia». Quello di Strasburgo, ha poi sottolineato Maroni, è una sentenza «politica che colpisce la linea di estremo rigore da noi adottata contro l'immigrazione clandestina e apre la strada all'immigrazione libera». Per il ministro alla Cooperazione Andrea Riccardi, la sentenza «sarà ricevuta e valutata con grande attenzione» dal governo italiano «e ci farà pensare e ripensare alla nostra politica per l'immigrazione». Il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri si affretta a traquillizzare: «Sono in corso serrati contatti con la nuova dirigenza libica al fine di riavviare la collaborazione operativa fra i due Paesi. Ogni iniziativa intrapresa sarà improntata all'assoluto rispetto dei diritti umani».
Con una sentenza del 30.01.2012 il tribunale di Asti ha ritenuto di non poter condannare quattro poliziotti penitenziari che avevano inflitto torture ad alcuni detenuti, e ciò in quanto in Italia non è previsto il reato di tortura e il giudice astigiano ha ritenuto inapplicabile l'art. 572 c.p. relativo ai maltrattamenti in famiglia. Altra sentenza del giudice di sorveglianza di Lecce ha invece concesso il risarcimento del danno biologico a quattro detenuti che avevano denunciato le condizioni inumani e degradanti in cui si trovavano, ma detto risarcimento è stato concesso facendo applicazione dell'art. 3 della CEDU. E' infine da segnalare anche la sentenza n. 6744 della IV sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna ad omicidio colposo per un agente della polizia penitenziaria che non aveva evitato il suicidio di una donna, per omissione di sorveglianza sulla stessa nonostante avesse manifestato propositi autosoppressivi.
Il Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 porterà in esame il nuovo pacchetto delle semplificazioni con il quale verranno introdotte numerose novità in ordine ai procedimenti amministrativi.
Il suddetto principio è sancito dalla legge di semplificazione n. 69/2009 ed entra di diritto nel codice della pubblica amministrazione che raccoglie in 262 articoli tutta la legislazione accumulatasi negli anni in materia di P.A. Anche in questo caso si realizza una migliore tutela dei diritti del cittadino, così come si prefigge l’attività di Gestione Crediti Pubblici e dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani.
Con sentenza n. 2761 del 16 novembre 2011 il TAR Lombardia ha risolto una lite insorta tra l’Università degli studi di Pavia ed alcuni studenti scaturita dall’aumento di tasse disposto dall’ateneo. Una ulteriore conferma alla linea di azione di G.C.P. coordinata dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani che da sempre pretende che tra P.A. e privato cittadino vi sia equivalenza tra diritti ed obblighi.
Con la L. 244/2007 viene disciplinata l’erogazione di una prestazione in misura percentuale alla rendita INAIL.
Ennesima testimonianza delle condizioni disumane in cui versano le carceri italiane. Stavolta la denuncia arriva dal carcere fiorentino di Sollicciano dove ciascun detenuto è costretto a vivere in uno spazio di tre metri (quattro persone in una cella che può contenerne al massimo due), manca l'acqua calda e addirittura la carta igienica. Di seguito si riporta il testo integrale dell'articolo apparso sull'edizione del Corriere Fiorentino in edicola il 27 dicembre 2011:
RISARCITO DOPO AVERE CHIESTO L’INTERVENTO A CINQUE DISTINTI OSPEDALI SENZA CHE GLI FOSSE PRESTATO IL DOVUTO SOCCORSO. LA DECISIONE SOSTIENE L'ATTIVITA' DI GESTIONE CREDITI PUBBLICI GUIDATA DAL SUO LEGAL MANAGER AVV. PIETRO L. FRISANI DI RICHIESTE RISARCITORIE NEL CONTESTO DI EPISODIO DI MALASANITA'
Con sentenza n. 293/2011 la Corte Costituzionale ha statuito che gli indennizzi per gli emotrasfusi devono essere rivalutati in base all’inflazione.
La ricerca sulle polmoniti ha studiato circa 2.000 pazienti di 55 reparti di Medicina Interna di ospedali in tutta Italia è stata presentata al 112° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
La situazione è in continuo peggioramento, complice la crisi economica.
Inoltre le novità contenute nel decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011 prevedono che se l’amministrazione alla luce di un procedimento irregolare di esproprio vuole conservare il possesso del bene dovrà dimostrare l’esistenza del criterio dell’interesse pubblico adducendo ed elencando le specifiche circostanze che interesseranno ciascun singolo caso. Alla luce di questo nuovo profilo giuridico trae vigore l’indirizzo dello staff legale di Gestione Crediti Pubblici e del suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani che da sempre sostengono i diritti dei cittadini troppo spesso schiacciati dagli abusi della Pubblica Amministrazione.
E’ assolutamente necessario che le imprese possano effettuare autonomamente adempimenti burocratici senza l’onero di intermediari e svolge altresì fondamentale funzione il patto di quota lite che sicuramente scoraggia l’avvocato dal portare avanti cause dall’esito incerto.
Con la sentenza n. 6749/2011 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che qualora venga riconosciuta la responsabilità della ASL il giudice non può riconoscere al paziente il danno biologico ed escludere quello morale sull’assunto che la condotta dei medici non configuri reato.
Con la sentenza n. 19985/2011 la terza sezione della Corte di Cassazione ha statuito che così come le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo hanno immediata nel nostro ordinamento così anche la giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato, alla luce di questo orientamento si conferma quanto sostenuto dai legali di GCP e dal suo legal manager Avv. Pietro L. Frisani in merito alla piena efficacia nel nostro ordinamento giuridico della giurisprudenza e dell’interpretazione relativa alle norme della CEDU.
Qualora le procedure fallimentari eccedano i termini di ragionevole durate del processo il giudice dovrà considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico dei sub-procedimenti; in merito alla quantificazione del risarcimento i giudici della corte di cassazione stabiliscono che lo stesso non potrà discostarsi da dai canoni di liquidazione fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a meno che non ne sia data una ragionevole motivazione. La Corte di Cassazione in queste due pronunce conferma quanto perseguito dallo staff legale di Gestione Crediti Pubblici e dal suo legal manager avv. Pietro L. Frisani in tema di quantificazione sia del tempo che del ristoro economico per l’eccessiva durata dei processi
Con sentenza n. 10527/2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’allegazione probatoria in tema di danno esistenziale deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto non essendo sufficienti mere enunciazioni del tutto generiche e astratte eventuali ed ipotetiche.
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 257 del 2011 è statuito che i beni personali degli eredi non possono essere aggrediti dai creditori del de cuius tantomeno dalle Agenzie di riscossione.
All’azione sono potenzialmente interessati ben 939.041 contribuenti che potrebbero recuperare 2.974 milioni di euro.
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce si è espresso per la prima volta condannando con sentenza definitiva l’amministrazione penitenziaria a risarcire il danno per un importo di euro 220 ritenendo vi siano “lesioni della dignità umana, intesa come adeguatezza del regime penitenziario, soprattutto in ragione dell’insufficiente spazio minimo fruibile nella cella di detenzione”.
La sentenza n. 14402/2011 della Corte di Cassazione conferma il ruolo delle tabelle di Milano che però devono essere adeguate al singolo caso al fine di ottenere un’integrale riparazione.
Devono essere ristorati anche gli aspetti relazionali del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale quindi si renderà necessario verificare che dette tabelle considerino altresì il cambiamento della personalità del soggetto che si manifesti come uno sconvoglimento dell'esistenza.
Con sentenza n. 13611/2011 la Corte di Cassazione ha statuito che la vittima della violenza sessuale si trascinerà dietro per tutta la vita le conseguenze negative dello stupro come un “frammento di vita spezzato da cui con fatica proverà ad uscire” .
La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 24573 del 20 giugno 2011 ha statuito che spettando anche all’infermiere le funzioni di ausiliari del personale medico possono avere una loro autonomia di valutazione sulla compatibilità del quadro clinico con le cure dei medici rispondendo pertanto per colpa medica
La direttiva istituirebbe una tutela minima relativa alle vittime che possa garantire quest’ultime in tutti e 27 i Paesi membri Ue, il proposito che si intende perseguire è alla base dei principi che animano lo staff di Gestione Crediti Pubblici e del suo Legal Manager Avvocato Pietro L. Frisani il quale sostiene che vi debba essere sempre un intervento a tutela omogenea delle vittime di reati violenti.
MOLTI EX DIRIGENTI DELL’ILVA SONO INDAGATAE PER CONCORSO IN OMICIDIO COLPOSO
Vi è una correlazione tra l’impianto siderurgico di Taranto e quello delle malattie professionali.
Con sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’inadempimento statale alla direttiva determina l’insorge in capo al cittadino del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per non avere avuto l’opportunità di acquisire i diritti dalla stessa riconosciuti. Questa decisione sostiene l’attività e persegue gli scopi che da sempre sono stati l’obiettivo di GCP s.r.l. diretta dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani tutelando sempre con maggiore forza la posizione del cittadino nei confronti della P.A.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministrazione finanziaria, che non si attiva per annullare un atto illegittimo in via di autotutela, è tenuta a risarcire il contribuente. Rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, la terza sezione civile della Suprema Corte, in due pagine di motivazione, ha sostanzialmente confermato la sentenza emessa dal giudice di pace, il quale aveva motivato la sentenza spiegando che anche l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043. Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione finanziaria, nell'aver sbagliato nel conteggio di alcune imposte aveva causato un danno economico al contribuente per le spese sostenute dal commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la pubblica Amministrazione. Sostenendo la violazione dell'art 2043, la pubblica amministrazione proponeva ricorso per cassazione, eccependo la mancanza, nel caso di specie, dell'ingiustizia del danno: l'annullamento in autotutela - spiegava l'Agenzia delle Entrate - non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto in positivo. La Corte, rigettando tale motivo di ricorso, ha invece spiegato che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
Il mancato adeguamento dello Stato alle direttive europee (la n. 363/75 e la n. 76/82) che prevedono un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici fa si che per gli stessi non decorrano i termini prescrizionali del loro diritto. Un ulteriore orientamento che avvalora l’indirizzo seguito dalla GCP diretta dal suo Legal Manager, Avv. Pietro L. Frisani, che ritiene vi siano numerose partite aperte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati cittadini.
Le fumose «linee guida» ospedaliere non possono valere ad escludere la responsabilità del medico. Non usa mezzi termini la Corte di cassazione con la sentenza n. 8254 del 2 marzo e fa suonare, senza sconti, il richiamo al rispetto del diritto alla salute. In particolare i giudici di legittimità hanno annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida adottate dall'ospedale, dopo nove giorni da un intervento cardiaco. È stato così accolto il ricorso della procura di Milano contro l'assoluzione di un medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio nel quale un uomo era stato ricoverato per infarto al miocardio. Dopo essere stato sottoposto ad angioplastica il paziente veniva dimesso dopo nove giorni, perché risultava «asintomatico e stabilizzato», ma quella stessa notte, l'uomo aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie e il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi era arrivato già in arresto cardiocircolatorio. In primo grado il medico che aveva firmato le dimissioni, venne condannato a otto mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari, ma in appello invece, fu assolto «perché il fatto non costituisce reato» visto che aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni. Nella sentenza la Cassazione richiama i principi che regolano l'esercizio della professione medica nel rispetto del dritto fondamentale dell'ammalato a essere curato e dell'autonomia del medico che di quel diritto deve essere assoluto garante. Le linee guida insomma non possono diventare un facile alibi, tanto più che «nulla si conosce di tali linee guida, nè dell'autorità dalle quali provengono, nè del loro livello di scientificità, nè delle finalità che con esse si intende perseguire, nè è dato di conoscere se le stesse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente, ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera». Insomma il medico, che risponde anche a un preciso codice deontologico non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare sente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria responsabilità e la propria missione a livello ragionieristico.
La Cassazione conferma la tesi sostenuta dallo staff legale di G.C.P. presieduto dall’Avv. Pietro L. Frisani secondo cui i medici di medicina generale non devono pagare l’IRAP.
E’ in Consiglio dei Ministri per l’approvazione da parte del Governo Il decreto legge che prevede delle modifiche sui tempi previsti per chiedere il risarcimento e l’ipotesi di introduzione di un indennizzo straordinario. Ciò indica un atteggiamento più favorevole della P.A. nei confronti dei cittadini i quali hanno diritto ad ottenere maggiori tutele le quali sono sempre state al centro dell’attività della GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani
La mancanza di una disciplina di legge che obblighi il datore di lavoro a prevedere soluzioni affinchè i disabili possano avere pari opportunità nell'accesso al lavoro non può più essere tollerata. La Commissione Ue ha pertanto deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per lo scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che proibisce ogni tipo di discriminazione fondata sulla religione, sulle condizioni personali, sugli handicap, sull'età e sulle tendenze sessuali.
La Quarta sezione della Suprema Corte, pur dichiarando la prescrizione del reato, ha fatto salve le conseguenze civilistiche della cattiva condotta in sala operatoria. Il caso riguardava una quarantaduenne madre di due figli afflitta da un tumore al pancreas in fase terminale. La donna aveva espresso ai medici la volontà di essere disposta a tutto pur di poter passare un po' di tempo con i due figli. I chirurghi quindi avevano agito ed operato la donna nel tentativo (poi rivelatosi comunque vano) di prolungare la vita della paziente. La Corte di Cassazione ha condannato i medici per "aver agito in dispregio del codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico".
La salute è un diritto fondamentale dei detenuti che non può essere compresso o limitato da esigenze di sicurezza. E' quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza numero 8493 del 3 marzo in cui è affermato in modo categorico che non c'è motivo cautelare che giustifichi l'adozione di misure detentive nel caso di persona che sia portatrice di una malattia grave e che necessiti di indifferibili cure ospedaliere. Il detenuto, pur ritenuto pericoloso, qualora la sua patologia lo richieda, va comunque ricoverato in ospedale o in clinica e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Può essere eccezionalmente condotto in prigione solo se vi è un carcere attrezzato per assisterlo nella sua malattia. Nella fattispecie in questione si trattava di una persona nei cui confronti era stato emesso un mandato di cattura per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il suo ricorso contro il provvedimento di custodia cautelare è stato quindi accolto dai giudici supremi, i quali hanno richiamato sia i principi della Convenzione europea sui diritti urna ni del 1950 che l'articolo 275 comma 4-ter del codice di procedura penale. In base a quest'ultimo «se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza». Il giudice non ha pertanto facoltà di scelta: se valuta non curabile in carcere una persona deve obbligatoriamente concederle gli arresti domiciliari ospedalieri. Determinanti divengono a riguardo le perizie medico-legali, gli esami diagnostici e le informazioni acquisite intorno alla qualità e alle offerte di cura del servizio sanitario penitenziario. I ricoveri in stato di detenzione avvengono o nei centri diagnostici e terapeutici dell'amministrazione penitenziaria presenti negli istituti di pena, la cui dislocazione nel territorio nazionale è oggi dipendente da quanto ritenuto opportuno dalla Conferenza stato-regioni, o nei reparti detentivi ospedalieri. In ambedue i rasi la gestione è affidata dal 2008 al servizio sanitario nazionale e non più all'amministrazione della giustizia. I centri clinici penitenziari non hanno tutti la stessa fama: ce ne sono di apprezzati e completi (Pisa) e di poco accoglienti (Secondigliano a Napoli).
I Giudici Europei hanno pertanto condannato l'Italia a risarcire ai familiari del ragazzo albanese € 130.000,00 oltre € 20.000,00 per spese processuali. Il caso risale alla notte del 2 dicembre 1997, quando un giovane di nazionalità albanese fu fermato dalla Polizia mentre viaggiava in autostrada. Gli agenti spararono inizialmente due colpi in aria per invitarlo a fermarsi, poi proseguirono l'inseguimento finchè uno dei colpi sparati colpì il giovane al cuore uccidendolo sul colpo. Seguì un lungo processo al termine del quale la Corte d'Assise d'Appello non potè condannare l'agente che aveva sparato in quanto la prescrizione era ormai sopraggiunta (dopo ben nove anni dall'episodio!!). Un tempo che in Europa è considerato giustamente un'enormità: e così i giudici di Strasburgo hanno ritenuto l'Italia copevole per aver violato l'art. 2 della CEDU che protegge il diritto alla vita. Dagli atti processuali risultava invero che l'uso delle armi fosse stato eccessivo e comunque sproporzionato per la situazione concreta. Se la persona fermata non rappresenta una minaccia o non è sul punto di compiere atti violenti è fatto assoluti divieto di usare le armi impropriamente. Del resto il Governo Italiano interrogato sulla vicenda non ha fornito alcuna documentazione giustificativa al riguardo e non vi è neppure stata un'inchiesta giudiziaria approfondita. I tempi lunghi del processo hanno infine fatto il resto, dal momento che hanno condotto alla prescrizione, divenuta nel caso in esame sinonimo di impunità.
Il procuratore della Repubblica di Lanusei dott. Domenico Fiordalisi ha ordinato la riesumazione di venti allevatori morti fra il 1995 ed il 2010 a causa di tumori al sistema linfo-emopoietico. Tutti avrebbero condotto al pascolo le loro greggi sui terreni del Poligono sperimentale interforze di Perdasdefogu-Salto di Quirra. Gli esami, come gia' accaduto nel caso di quelli effettuati in un laboratorio francese sui resti di un soldato reduce dei Balcani, Ludovic Acaries, morto a 27 anni per un linfoma non Hodgkin, avranno anche lo scopo di individuare anche le correlazioni tra la causa delle morti e l'inquinamento che si sospetta possa esserci nell'area del Poligono. Nel frattempo nel fascicolo processuale contro ignoti aperto dalla procura di Lanusei e' stato aggiunto anche un nuovo capo di imputazione: omicidio colposo con dolo.
Sembra veramente finita l'era in cui la Pubblica amministrazione era immune da responsabilità. Grazie ad un'unica istanza il cittadino potrà richiedere annullamento dell'atto e risarcimento. Per far ciò occorre che vi sia un momento iniziale a partire dal quale calcolare i termini a disposizione degli uffici per provvedere. In concreto, è necessario un numero di protocollo iniziale, o anche un invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). L'istanza dovrà quindi riportare tutti i dati necessari per provvedere, compresi quelli fiscali oltre ad essere corredata da qualsiasi altro documento possa essere ritenuto utile (es. nell'edilizia occorrono i titoli di proprietà, i disegni e i pareri di altre amministrazioni). Elemento certamente da non sottovalutare è l'esatta individuazione del responsabile del procedimento, cioè del funzionario cui fa capo l'esame della pratica. I tempi di decisione non devono superare i 30 giorni (articolo 2, legge 241 del 1990) e talvolta saranno addirittura più diluiti (in base a regolamenti speciali). Una volta passato il tempo a disposizione della Pubblica amministrazione per portare a compimento un procedimento, il danno emerge immediatamente. E' pur vero che nel frattempo l'ufficio pubblico può procurarsi una serie di elementi attraverso i quali dimostrare l'impossibilità di provvedere nel termine di legge: in particolare la circolare Gaspari 4 dicembre 1990 n. 58245/7.464 elenca alcuni di questi (dalla complessità dell'istruttoria all'elevato numero di pratiche da esaminare). In alcuni casi sarà addirittura possibile richiedere il risarcimento anche se non si ha più interesse a ottenere il provvedimento favorevole, ad esempio perché ci si è iscritti ad altra facoltà universitaria, pur avendo contestato il risultato sfavorevole dei quiz di selezione. Una delle ultime differenze che ancora si colgono nel giudicare i danni quando litigano due privati rispetto a quando è coinvolta una pubblica amministrazione è l'elemento della colpa. Per ottenere il risarcimento da un soggetto pubblico è necessario che l'amministrazione abbia agito (od omesso di agire) almeno con colpa grave (pertanto è necessaria una grave negligenza). Sul punto in realtà la Corte di giustizia europea (C-314/2009) ha imposto alle amministrazioni di pagare i danni in tutti i casi in cui un giudice annulli un provvedimento. Di talchè si profila una duplice strategia: in Europa l'amministrazione che sbaglia paga, mentre in Italia è il danneggiato che deve provare la negligenza di chi lo ha maltrattato.
PRIMA CONDANNA INFLITTA IN FRANCIA PER UN CANCRO MORTALE CAUSATO DALL’INALAZIONE DI BITUME
Oltre all’amianto anche il bitume comincia ad allarmare sia i lavoratori che le aziende francesi.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che quando i detenuti siano affetti da gravi malattie e abbiano bisogno di cure non procrastinabili gli stessi debbano essere sottoposti al regime degli arresti domiciliari o comunque ricoverati in strutture idonee (carceri attrezzate per assistenza ai malati). La Suprema Corte ha invero ritenuto che il diritto alla salute vada tutelato anche al di sopra delle eseigenze di sicurezza, richiamando a tal fine i principi della CEDU E L'ART. 275 COMMA 4-TER C.P.
SE L’AMMINISTRAZIONE NON ANNULLA IN AUTOTUELA UN ATTO ILLEGITTIMO DEVE RISARCIRE IL CONTRIBUENTE DEI DANNI PROVOCATI
Con sentenza n. 5120 del 03 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’ufficio viola: “le più comuni regole di prudenza e di diligenza, causando al contribuente un danno economico” anche qualora il soggetto si sia trovato costretto ad affidare ad un commercialista l’incarico per ottenere l’annullamento di un atto.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8254 del 2 marzo 2011, che ha stabilito che in caso di dimissioni avvenute seguendo le c.d. linee guida degli ospedali e di successiva morte del paziente il medico risponde per omicidio colposo. Ciò trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nel fatto che detti criteri sono sconosciuti ed anche nel fatto che sconosciuta è la'utorità stessa che li emana. In sostanza il diritto alla salute del paziente non può essere compromesso dall'adozione e dal rispetto delle c.d. linee guida.
A CAUSA DELL’INERZIA DELLA P.A. DEVE ESSERE RISARCITO SIA IL DANNO PATRIMONIALE CHE IL DANNO BIOLOGIO ARRECATO AL COSTRUTTORE, QUESTA LA DECISIONE DEL C.D.S.
La legge 69/2009 prevede l’obbligo a carico dell’ente di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti
La risarcibilità del danno in caso di persistente inerzia della P.A., alla luce della procedura di cui all’art. 21 bis Legge TAR si configura solo nel caso in cui vi sia la persistente inerzia della P.A. a dopo l’attivazione della procedura prevista.
IL GIUDICE ACCERTATA L’INESISTENZA DEL DIRITTO PUO’ CONDANNARE AL RISARCIMENTO DEI DANNI LA PARTE PROCEDENTE CHA HA AGITO SENZA LA NORMALE PRUDENZA
Qualora la parte soccombente nel giudizio abbia resistito con mala fede o per colpa grave il giudice parte può condannare oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che può liquidare anche d’ufficio in sentenza, lo ha statuito il Tribunale Roma, sezione di Ostia, con sentenza del 09.12.2010
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL VENETO CON LA PRONUNCIA N. 05/01/11 HA RICONOSCIUTO L’ILLEGITTIMITA’ DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PAGATA SUI TELEFONINI
Con il d.lgs. 259/2003 è intervenuta una abrogazione implicita della normativa che regolamentava la tassa.
Con una sentenza del 09.12.2010 il tribunale di Roma, sez. di Ostia ha condannato per responsbailità aggravata la Gerit, in quanto aveva iscritto ipoteca in modo illegittimo sia perché l'importo era molto inferiore ai limiti richiesti, sia perché la cartella di pagamento era già stata sospesa e poi annullata.
La CTP di Benevento con ordinanza di rinvio alla Corte Europea n. 473/01/10 ha chiesto che la stessa si pronunci sul presunto contrasto fra gli artt. 10 e 12 della Direttiva Comunitaria n. 69/335 del 1969 e l’art. 18 della Legge n. 580/1993 disciplinante il versamento annuale per l’iscrizione dell’impresa presso il pubblico registro.
Il tribunale di Crema ha condannato al risarcimento l'azienda ospedaliera cittadina. Protagonista della vicenda un 62enne la cui aspettativa di vita - si legge nella sentenza - non supera i 5 anni. Nella diagnosi, formulata dai sanitari nel marzo del 2006, si parlava di "rinopatia ipertrofica con sinusopatia secondaria". L'uomo non manifestava però segni di miglioramento e a seguito di una visita più accurata otto mesi dopo il primo referto, ecco l'inquietante verità: carcinoma indifferenziato del rinofaringe, già in atto al momento del primo esame. Secondo quanto si evince dalla sentenza del giudice monocratico di Crema che ha condannato il locale ospedale, l'uomo è stato vittima di malasanità e per questo la ASL è stata condannata al pagamento di 400mila euro come risarcimento del danno biologico. Il giudice ha anche condannato l'azienda ospedaliera al pagamento di 100mila euro in favore della moglie del pensionato, all'epoca dei fatti sua convivente. Dopo una Tac e una visita specialistica, all'uomo era stata diagnisticata una rinopatia e una sinusite con la raccomandazione di assumere farmaci tipo spray e vasocostrittori nasali e di sottoporsi a un ciclo di cure termali. Ma successivamente, anche a causa del permanere dei sintomi, all'uomo era stata diagnisticata la presenza di formazioni tipo adenopatie anche in seguito a un esame fibrodendoscopico, che non venne eseguito nell'ospedale di Crema. Tale indagine rivelò successivamente la presenza del carcinoma e la necessità per il pensionato di sottoporsi a radioterapia con una aspettativa di vita attuale che "nella più rosea delle previsioni - si legge nella sentenza - non supera i cinque anni". "A una siffatta infausta prognosi - scrive il giudice - ha probabilmente dato un 'significativo' apporto causale l'omissione da parte del medico specialista dell'ospedale di Crema della esecuzione dell'esame fibroendoscopico. Non è dato sapere se e in che misura la omessa diagnosi da parte dello specialista abbia concorso a determinare la progressione del tumore verso l'irreversibile e probabile fase mortale (entro cinque anni) con la progressione metastatica della malattia". Il giudice a questo punto scrive, concordando con le conclusioni del consulente tecnico, che "se la diagnosi di neoplasia maligna del rinofaringe fosse stata perfezionata nel mese di marzo del 2006 (anziché nel dicembre dello stesso anno) e se fosse stato effettuato l'esame fibroendoscopico e poste le condizioni per dare inizio a una tempestiva terapia chemio-radioterapica, la percentuale di sopravvivenza del paziente, posto che si fosse nella fase iniziale del tumore, sarebbe secondo la più autorevole letteratura in materia del 75-80 per cento".
Con l'accordo del 13 settembre 2010 fra Parlamento e Consiglio europeo è stato stabilito che il termine standard per i pagamenti delle aziende deve essere di 30 giorni, elevato a 60 in caso di pubbliche amministrazioni, con previsione di interessi ad un tasso pari a quello di riferimento maggiorato dell8% in caso di ritardo nonché di euro 40 a titolo di spese di recupero.
Numerose normative dispongono il raddoppio dei termini ordinari di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
L’ennesima conferma arriva dal rapporto stilato a cura della Banca Mondiale che, a partire dal 2004, ogni anno analizza sistematicamente il grado di competitività e la facilità di fare impresa in 181 Paesi. Ebbene il nostro Paese resta fanalino di coda per quanto riguarda i tempi della giustizia, saldamente ancorato al 156° posto. Un dato impietoso che diventa paradossale se si pensa che tutti gli altri Paesi europei si collocano tra i primi 50 posti della classifica e che meglio di noi fanno persino Paesi quali Gabon o Angola! Vincenzo Carbone, primo presidente della Corte di Cassazione, afferma che “tutte le nazioni europee hanno registrato lievi progressi mentre in Italia occorrono ancora 1.210 giorni per recuperare un credito”. Tanto per farsi un'idea, in Francia di giorni ne bastano 331, in Germania 394, nel Regno Unito 399, in Belgio 505, in Spagna 515 (media Ocse: 462 giorni). Ma non c'è solo la lentezza a rendere impietosa la statistica relativa al nostro paese. I processi in Italia infatti non sono solo lenti, risultando altresì tra quelli che richiedono il maggior numero di procedure (40 contro una media Ocse di 30) e tra i più esosi, con un costo corrispondente al 30 per cento del debito azionato (contro una media Ocse del 19 per cento). Ma veniamo a qualche dato: occorrono in media ben 800 giorni per una causa di separazione, e addirittura 1.000 prima che un procedimento civile prenda il via in primo grado, con giacenze che variano dai 762 giorni del Nord ai 954 del Centro, dai 1.079 delle Isole ai 1.172 del Sud. Tempi biblici che ogni anno presentano un conto salatissimo alle aziende, stimato in 2,3 miliardi di euro. E la lentezza cronica della giustizia italiana va ovviamente ad incidere anche sulle casse dello Stato che in virtù della c.d. legge pinto deve risarcire le vittime della giustizia lumaca. Il dato è inquietante se si pensa che l’Erario ha già versato 150 milioni di euro in risarcimenti per eccessiva durata dei processi cui vanno aggiunti i 117 milioni ancora da pagare, per un totale complessivo di 267 milioni di euro!!
IRAP:LA CORTE DI CASSAZIONE ESCLUDE L’ASSOGGETTABILITA’ ALL’IMPOSTA PER GLI IMPRENDTORI INDIVIDUALI PRIVI DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.
E’ giunta l’ora di chiedere il rimborso dell’Irap indebitamente versata, si apre una campagna delle categorie per i rimborsi, ciò a conferma di quanto sostenuto da parte della Gestione Crediti Pubblici e dall’Avv. Pietro L. Frisani che ha già curato numerose richieste di rimborso per l’ingiusto pagamento dell’imposta
Con sentenza n. 293/2010 la Corte costituzionale ha bocciato la sanatoria per le procedure di esproprio che siano state prive di un valido provvedimento e che abbiano spostato la proprietà dal privato alla pubblica amministrazione, la linea perseguita con la decisione in esame conferma quanto già sostenuto e difeso dallo staff di Gestione Crediti Pubblici e dal suo legal manager Avv. Pietro L. Frisani.
La Corte d'appello di Brescia con la pronuncia n.370/2010 ha statuito che quando il ricorso al precariato è strutturale il docente ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei colleghi titolari di cattedra.
Tra le altre novità è da segnalare l'obbligo a cui sono tenute le aziende che producono dispositivi medici poichè in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute al versamento in favore dell'acquirente di un contributo pari al 1% della somma fatturata al netto dell'Iva. Inoltre il governo è altresì delegato al riassetto nonchè alla riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con un'innovativa sentenza delle Sezioni Unite: a parere dei giudici di legittimità la facoltà concessa all'amministrazione finanziaria, a garanzia di crediti vantati verso il contribuente, di sospendere il pagamento di un proprio debito per mezzo di un fermo amministrativo non può essere esercitata durante il giudizio di ottemperanza. Detta facoltà potrebbe, di contro, essere esercitata soltanto nel corso di un giudiio di cognizione e non di esecuzione quale è, per le sue peculiarità, il giudizio di ottemperanza il quale "non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione".
TAR CAMPANIA: RISARCITO IL DANNO BIOLOGICO AD UN SOLDATO IMPIEGATO IN MISSIONI ALL’ESTERO.
E’ innovativa la sentenza n. 17232/2010 pronunciata dalla Settima Sezione del TAR Campania con la quale viene risarcito il danno biologico ad un militare colpito da tumore a seguito di missioni svolte all’estero in via cumulativa all’equo indennizzo corrisposto dall’amministrazione e stabilendo inoltre la competenza del giudice amministrativo ex art. 2087 c.c.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.28318/2009 STATUISCE CHE LE RICHIESTE DI INDENNIZZI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA POTRANNO DERIVARE DALLO SCOSTAMENTO TRA I TEMPI MEDI DEL PROCESSO FALLIMENTARE (NOVE ANNI E MEZZO) RISPETTO AL TERMINE RAGIONEVOLE INDIVIDUATO DALLA CASSAZIONE (SETTE ANNI)
Gli alunni della scuola dell'infanzia non vanno lasciati soli quando vanno in bagno.
LA EX DIRIGENZA DELLA FINCANTIERI DI PALERMO HA PERMESSO CHE I PROPRI OPERAI LAVORASSERO ESPOSTI AL RISCHIO DI INALAZIONI DA AMIANTO SENZA PREDISPORRE ALCUNA CAUTELA O MISURA DI SICUREZZA E PER QUESTO, VISTO L'INSORGERE DI PATOLOGIE CONNESSE SPECIFICATAMENTE ALLA INALAZIONE DA AMIANTO, E' STATA RITENUTA DAL GIUDICE MONOCRATICO DI PALERMO COLPEVOLE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO PLURIMO E LESIONI PERSONALI GRAVISSIME.
Con sentenza n. 1885 del 01 aprile 2010 la V Sez. del Consiglio di Stato ha statuito che qualora manchi accordo tra l'amministrazione ed il fornitore la P.A. non può incidere sui diritti di quest'ultimo ledendone la posizione soggettiva. La line di principio è quella che da sempre ha animato lo spirito dello staff Gestione Crediti Pubblici coordinato dall'Avv. Pietro Frisani ed invero le amministrazioni appaltanti non possono in via autoritativa ed unilaterale modificare i termini di pagamento e la misura degli interessi di mora stabiliti dal D.lgs n. 231/2002 il quale prevede comunque la possibilità di contrattare nelle procedure negoziate e nei cottimi fiduciari.
Con la pronuncia n. 8360 depositata l'8 aprile 2010 la terza sezione della Corte di Cassazione ha statuito che l'agonia patita poco prima della morte provocata da altre persone o da incidenti va qualificata come danno morale che va risarcito agli eredi.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9325 del 20 aprile 2010 ha stabilito che in caso di danno provocato dall'alunno a se stesso la responsabilità è dell'insegnante e dell'istituto scolastico.
Lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte di Cassazione (Sent. 2095/2008) i quali hanno precisato che "ai sensi dell’art. 81, comma secondo, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 – come sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 – dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune né alcuna sostituzione dell'organo della proceduta agli organi istituzionali dell'ente".
Il tributo speciale può essere anticipato dai gestori delle discariche i quali hanno diritto di recuperare quanto versato nei confronti delle P.A. che abbiano conferito il materiale da smaltire; queste ultime dovranno provvedere ad un rimborso in modo effettivo, veloce e, in caso di mora, la somma dovrà essere comprensiva di interessi
La seconda sezione del TAR Veneto con la pronuncia n. 440 dell'11 febbraio 2010 ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ovvero che la richiesta e l'esame di domande ulteriori e diverse da quella dell'obbligo di provvedere a carico dell'amministrazione devono essere avanzate nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza e non in camera di consiglio.
La malattia contratta dal militare è stata causata dal contatto del soggetto con l'uranio impoverito. Risultano alti i tassi di impiego del materiale radioattivo nella missione in Somalia nella quale era stato impiegato il militare ammalatosi e dove era rimasto per circa otto mesi.
Con due sentenze la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (la n. 9978 e 9986 del 2010) ha stabilito che ai fini della liquidazione del danno per ingiusta detenzione è necessario che i magistrati valutino complessivamente la condotta del soggetto, tenuta sia prima dell'arresto che durante la fase delle indagini e poi del processo.
Sono nulle le clausole del bando di gara che modificano il termine di pagamento del corrispettivo, la decorrenza e la misura degli interessi moratori.
Con sentenza a Sezioni Unite la Cassazione ha sancito la nullità delle iscrizioni ipotecarie del fisco quando il valore del debito è inferiore agli ottomila euro per violazione dei requisiti di cui al dpr 601/73
Stante l'incredibile ritardo della P.A. nei pagamenti alle imprese - la media è di circa 130 giorni e si parla di debiti per oltre 60 mld di euro - la Commissione Europea ha sottoposto al vaglio del Parlamento e del Consiglio dei Ministri UE la proposta di apllicare una penale del 5% da aggiungere agli interessi di mora di cui al tasso Bce maggiorato di 7 punti. Tuttavia la proposta prevede anche la possibilità di derogare al termine di pagamento fissato in 30 giorni tramite negoziazione fra le parti, cosicché l'applicazione della penale rischia di essere compromessa da detto correttivo.
La Corte di Giustizia europea ha accolto il ricorso della Commissione europea del 2008 e ha condannato l'Italia, per la gestione dei rifiuti. L'accusa è chiara: "Non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana e danneggiare l'ambiente". Ed è una accusa che riguarda sia il governo locale che quello nazionale, e non solo nel 2008, ma per molti anni precedenti. Infatti, fa presente la sentenza, l'Italia "non ha creato una rete adeguata e integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione, venendo meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva rifiuti". Anche perchè in Campania c'è "un deficit strutturale di impianti, cui non è stato possibile rimediare".
Approvato in via preliminare il Dpr che modifica le disposizioni attuative sui criteri di indennizzo e ripartizione dei fondi stanziati dalla finanziaria 2008 e contenuti nella disciplina di settore (Dpr 37/2009).
In Italia ci sarebbero 63.460 persone in carcere ben 20 mila oltre la capienza regolamentare. La violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo si verifica allorché gli individui siano sottoposti a trattamenti inumani e degradanti ipotesi che si verifica anche nelle disumane condizioni di vita a cui devono adattarsi soggetti sottoposti alla detenzione negli istituti penitenziari
La Corte di Appello conferma il risarcimento stabilito con la sentenza del Tribunale di Bologna dovuto a seguito della morte procuratasi da un detenuto con la motiviazione dei "danni esistenziali e morali" subiti dalla madre del giovane deceduto.
Importante sentenza del TAR Lazio che accoglie il ricorso delle associazioni dei lavoratori esposti all'amianto contro il D.M. del Ministero del Lavoro che circoscriveva in modo illegittimo l'ambito di applicazione della L. 257 DEL 1992, si chiarisce, così, come i diritti di coloro che sono stati esposti al rischio da amianto non possa essere cancellato tramite atti normativi
Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa al 1% il tasso di interese previsto dal D.L. 231/02 al netto della maggiorazione del 7% è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2010.
Con la sentenza della Cassazione 698 del 19 gennaio 2010 viene ulteriormente ribadito il principio secondo il quale il contribuente ha diritto a vedersi rimborsati i danni arrecategli dal fisco che lo abbia costretto ad un contenzioso fiscale inutile
Per un ritardo di otto anni causato da imperizia della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri la Corte di Cassazione condanna quest'ultima ad un risarcimento a favore del contribuente perchè riconosce indebitamente compressa la libertà di adottare una legittima scelta di vita
Con il maxi-emendamento al decreto 194 è stato previsto lo sblocco dei pignoramenti nei confronti di ASL ed ospedali dal 1° marzo di quest'anno. La legge finanziaria 2010 ed il Patto per la salute 2010-2012 avevano appena stabilito che per un ulteriore anno non si potesse dar luogo a procedure esecutive nei confronti degli enti suddetti, ma grazie all'introduzione dell'emendamento citato dall'inizio di marzo sarà possibile agire per il recupero dei crediti vantati dall'amministrazione sanitaria. Si consideri che in media per ottenere un pagamento in Calabria occorrono 784 giorni, a fronte dei 75 necessari per il Friuli ed il Trentino, con una media nazionale di circa 259 giorni.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n.2835 del 7 maggio 2009 si è pronunciato in merito alla santoria giurisprudenziale affermando che la sanatoria edilizia può intervenire anche qualora le opere risultino conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l'autorità amministrativa provvede sulla domanda in sanatoria.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7 del 04.01.2010,ha condannato un comune in provincia di Roma a risarcire i danni subiti da due coniugi a causa dell'allagamento di una straa privata, ma destinata a pubblico transito. Ed invero la Suprema Corte ha osservato che l'ente comunale è tenuto a rispondere dei danni subiti dal privato proprietario della strada, in quanto la stessa sia destinata a pubblico transito; in sostanza il Comune, consentendo alla collettività di utilizzare detta via in quanto unico accesso allo stadio comunale, aveva nel caso in esame assunto l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'area e dei manufatti ivi costruiti.
Con la sentenza citata la Corte europea ha condannato l'Italia al pagamento di 10.000,00 euro a titolo di ristoro dei danni morali subiti da un detenuto paraplegico recluso in un carcere in cui vi erano barriere architettoniche tali da non consentirgli nessun movimento. La CEDU ha infatti stabilito che nel caso di specie si dovevano ravvisare gli estremi del trattamento inumano e degradante vietato dall'art. 3 della Convenzione, in quanto il sig. Scoppola era costretto su una sedia a rotelle dal 2003 e nonostante le molteplici richieste di trasferimento in strutture adeguatamente predisposte avanzate dai suoi legali era stato costretto a restare in carceri nelle quali non poteva neanche farsi una doccia o uscire di cella. Di seguito la sentenza europea:
Il contribuente può avere restituite dal fisco le spese del ricorso che è stato costretto a dovere fare per ottenere l'annullamento di un atto di accertamento illegittimo e per il quale era stata vana l'istanza di annullamento in autotutela.
L'occupazione d'urgenza per la realizzazione di opere pubbliche deve avvenire entro tre mesi dal decreto di occupazione, per interventi complessi il termine può essere prolungato fino a sei mesi.
La Corte di Cassazione (terza civile n. 13/2010 depositata in data 04/01/2010) torna sul tema della procreazione cosciente e responsabile ed afferma che il padre, esattamente come la madre, ha diritto al risarcimento del danno se il bimbo nasce malformato a causa dell'inadempimento colpevole del medico. Medico che, come riaffermato anche dalla sentenza in commento, risulta contrattualmente responsabile per inadempimento. In particolare, l’imperizia del sanitario che impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all’aborto e che comporti la nascita di un bambino malformato, determina un danno alla salute non solo della madre, ma anche del padre del bambino. Invero, poiché il rapporto che lega il sanitario alla gestante assume i caratteri di un contratto di prestazione di opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che per effetto dell’attività professionale dell’ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre il danno provocato da inadempimento del sanitario costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale, deve intendesi risarcibile ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’art. 1223 c.c.
La corte di Cassazione con sentenza 10 settembre 2009 n. 19515 è nuovamente intervenuta sui criteri organizzativi della professione ai fini della applicazione dell'IRAP sancendo che l'elevato reddito, la specializzazione professionale e l'età del contribuente di per sè non sono elementi presuntivi della autonomia organizzativa della attività di cui alla normativa sull'IRAP
E’ configurabile in capo al ministero della Difesa una responsabilità ex articolo 2043 c.c. per non aver tutelato abbastanza i suoi dipendenti. Esiste un nesso eziologico fra la missione in Kosovo e il linfoma di Hodgkin diagnosticato al militare, da mettere in relazione all'uranio impoverito contenuto nelle munizioni utilizzate sul teatro delle operazioni. È quanto emerge dalla sentenza 10413/09, emessa dal Tribunale civile di Roma, depositata lo scorso 1 Dicembre. La sentenza ha condannato la Difesa al risarcimento con 1,4 milioni di euro ai familiari di un militare della Provincia di Lecce, scomparso nel 2005, a soli 26 anni, dopo diverse missioni in Kosovo, teatro dal quale era rientrato nel 2003. "Un nuovo precedente - ha commentato il legale barese Bruno Ciarmoli - che ci sarà utile per le citazioni in giudizio che ci stiamo apprestando a presentare, così come la sentenza del tribunale di Firenze di appena un anno fa, che condannò lo stesso ministero al risarcimento di 545 mila euro di un militare ammalatosi dopo una missione in Somalia". Per il ctu medico-legale il caporal maggiore contrae la patologia durante la missione nell'ex Yugoslavia. Né la commissione medica del Ministero esclude la dipendenza della malattia da causa di servizio. Dopo i bombardamenti, spiegano gli scienziati, l'uranio impoverito contagia l'ambiente e di qui passa all'uomo. Le analisi ai raggi X condotte dall'Università di Reggio Emilia e Modena sul militare rivelano "corpi estranei", che non essendo "biodegrabili né biocompatibili", possono avere determinato "manifestazioni patologiche": si tratta, in particolare, di "particelle di forma sferica che sono tipiche di una formazione ad alta temperatura. "È evidente", scrive il giudice Corrado Cartoni, il nesso eziologico fra la missione e la malattia. Il militare, pur volontario, non era stato messo al corrente dei rischi connessi alle operazioni nelle zone in cui sarebbe stata presente la sostanza "incriminata". Il Tribunale decide perciò risarcimenti ai congiunti per una somma complessiva di 1,4 milioni circa. Circa 254 mila euro alla vedova del caporal maggiore, quasi 229 mila ciascuno ai genitori, 127 mila alla sorella. Il danno patrimoniale è liquidato alla moglie, purtroppo ormai rimasta da sola, in 450 mila euro.
Con due innovative sentenze, la n. 100/10/09 e la n. 102/10/09, la Commissione Tributaria di Vicenza ha stabilito che alcuni comuni veneti, i cui sindaci avevano promosso il ricorso, avevano diritto al rimborso della tassa di concessione governativa pagata dal 2006 al 2008 sui cellulari (euro 12,91 al mese per i contratti uso affari ed euro 5,16 al mese per contrattiuso privato). Il giudice tributario ha stabilito che la tassa in questione, prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/72, non sarebbe più dovuta a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle Comunicazioni, il quale ne avrebbe fatto venir meno i presupposti impositivi; in sostanza finora il contratto di abbonamento era considerato sostitutivo di una licenza e dunque veniva tassato. La Commissione Tributaria afferma espressamente "venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione di cui all'art. 21 della tariffa non risulta più applicabile".
La vicenda riguarda cittadini italiani che, a seguito di trasfusioni di sangue infetto, avevano contratto malattie gravissime quali AIDS ed epatite C. La pronuncia in commento è assolutamente innovativa, in quanto mai fino ad oggi l'Italia era stata condannata per questioni inerenti il sangue infetto.
La regolamentazione ministeriale si adegua ai nuovi criteri tracciati da Consiglio di Stato 4323 del 09 settembre 2008. Circolari ministeriali dell'ottobre e novembre scorsi fanno proprie le tesi espresse dalla giurisprduenza del Consiglio di Stato che ha equiparato nella sostanza la posizione della madre casalinga a quella della lavoratrice non dipendente ai fini della applicazione dell'art 40 D. Lgs 151/01 per la fruizione da parte del padre - lavoratore dipendente - dei periodo di riposo giornaliesi (cd per allatamento) in caso che la madre "sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".
La Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia (causa C-540/07) in ordine al trattamento fiscale dei dividendi esteri. Il giudice europeo ha infatti affermato che sussiste incompatibilità fra la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiane a società comunitarie ed il principio di libera circolazione dei capitali, in quanto si configura una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti da soggetti Ires residenti in Italia. La normativa italiana era invero stata già corretta con la legge finanziaria 2008, che aveva aggiunto il comma 3-ter all'art. 27 del DPR 600/73, ma esclusivamente per gli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ora, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia, si apre un nuovo scenario: se da un lato infatti saranno soggette alla sola ritenuta ridotta le distribuzioni per le quali non siano ancora scaduti i termini di versamento delle ritenute, a prescindere dall'annualità di maturazione, dall'altro i contribuenti potrebbero chiedere il rimborso delle maggiori ritenute operate in anni precedenti, oggi illegittime in virtù della pronunzia europea, con l'unico limite del termine di decadenza (48 mesi dal versamento come previsto dall'art. 38 DPR 602/73).
La Cassazione si è pronunciata in merito all'indennizzo da liquidare per l'ingiusta detenzione.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 2751/08 ha riconosciuto la possibilità di liquidare un danno da immagine alla impresa che abbia partecipato ad un appalto e no se lo sia aggiudicato a seguito di un comportamento illegittimo della stazione appaltante
Importante decisione del TAR Piemonte in materia di tagli di risorse agli enti pubblici locali
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18805/2009 ha stabilito che senza du distinti contratti, uno con la clinica per la degenza e l'altro con il chirurgo per l'intervento, la struttura sanitaria difficilmente può andare esente da responsabilità in caso di danni. In particolare la clinica che metta a disposizione di un professionista le proprie strutture assume la posizione e le responsabilità tipiche di un'impresa che eroga prestazioni sanitarie, compresa dunque anche quella del chirurgo (fonte "Il Sole 24 ore" Lunedi 07 settembre 2009, pag. 8).
Una sentenza della Cassazione penale emanata subito dopo l'entrata in vigore del D Lgs 81/08 (Testo Unico in materi adi sicurezza e salute sul lavoro) sancisce con chiarezza che ogniqualvolta il lavoratore possa entrare in contatto con l'amianto sussiste il preciso onere datoriale di assumere tutte le precauzioni previste dal D. Lgs. 277/91
Con la sentenza Sulejmanovic la Corte Europea ha condannato l'Italia al risarcimento dei danni morali subiti da un detenuto bosniaco a causa del sovraffollamento delle carceri. La Cedu ha infatti stabilito che lo spazio minimo a disposizione in una cella per ogni detenuto deve essere di almeno 7 mq, al di sotto dei quali si verifica un vero e proprio "trattamento inumano e degradante". Nel caso Sulejmanovic il detenuto aveva condiviso per circa un anno con altre cinque persone una cella di 16,20 mq, disponendo dunque di una superficie di soli 2,7 mq entro la quale passava circa 20 ore al giorno. La Corte Europea ha accertato la sussistenza della violazione dell'art. 3 della Convenzione, condannando l'Italia al risarcimento di € 1.000,00 nei confronti di Sulejmanovic.
L'entità dell'indennizzo nonchè l'ordine di priorità devono tener conto della gravità della lesione. Il caso riguarda una giovane la quale, in seguito ad una vaccinazione obbligatoria, rimaneva gravemente ed irreversibilmente danneggiata. I genitori della vittima impugnavano l’art. 3 del D.M. Salute 3 aprile 2008 (inerente le procedure per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie) poiché lo stesso non prevedeva una priorità nei pagamenti in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari né una diversificazione nella misura del contributo previsto dalla legge 29 ottobre 2005 n. 229. Con la sentenza n. 6707/2009 il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai genitori ed ha affermato il principio per cui è necessario prevedere adeguati parametri intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti. Relativamente al danno risarcibile, “morale o esistenziale”, il Tar Lazio ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6572/2006. I giudici romani hanno in particolare affermato che la mancata erogazione del contributo dovuto avesse inevitabilmente inciso sui valori costituzionalmente tutelati dagli artt. 2 e 38 della nostra carta costituzionale, nonchè sul diritto ad affrontare le pene di una grave malattia e di una condizione di vita irreparabilmente compromessa con la dignità alla quale concorre anche la tranquillità economica.
E' dato notorio che le banche, qualora rilascino senza il consenso del proprio correntista informazioni sulla sussistenza di rapporti di conto corrente, al creditore procedente viola la normativa sulla privacy ma forse esiste un possibile meccanismo di richiesta legittimo anche alla luce del codice della privacy
Scatta il diritto di rivalsa nei confronti degli enti locali se lo Stato è condannato.
La Cassazione precisa il concetto di AUTONOMA ORGANIZZAZIONE: questa sussiste allorchè il contribuente eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'utilizzo di beni strumentali che eccedano il minimo indispensabile per il lavoro personale o si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza n. 31675/04 del 2 giugno 2009 ha stabilito che se in un ospedale il paziente subisce danni alla salute e il medico, pur condannato in sede civile al risarcimento dei danni, non è in grado di pagare, spetta agli ospedali corrispondere l'indennizzo. Le strutture ospedaliere infatti "non possono trincerarsi dietro l'autonomia delle scelte professionali del medico per sottrarsi ad azioni di responsabilità".
La lentezza cronica dei procedimenti italiani riguarda la durata dei processi ma l'esborso maggiore si quantifica con gli indennizzi da esproprio
Con sentenza n. 9147 depositata il 17 aprile 2009 la Corte di Cassazione a SS.UU. ha riconosciuto un risarcimento alla riparazione del pregiudizio subito da un medico specializzando al quale non è stato corrisposto il compenso per la frequenza del corso di specializzazione e ciò contrariamente a quanto disposto dalla normativa comunitaria.
Il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero di Grazia e Giustizia ad un risarcimento di € 150.000,00 a favore degli eredi di un giovane che si è ucciso in carcere inalando il gas di una bomboletta acquistata presso lo spaccio dell'istituto.
La Corte di Cassazione nella pronuncia nr. 3879/2009 ha stabilito che i ratei dell'assegno corrisposti al danneggiato ma non riscossi "spettano all'erede in quanto tale indipendentemente dal fatto che il "decesso sia (o non sia) causalmente connesso con il danno"
La Corte Costituzionale con sentenza 28 depositata il 06.02.2009 ha definitivamente chiarito che il disposto dell'art. 1 comma III L. 210/92 (norma che prevede l'erogazione di un indennizzo economico a favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni) si applica anche agli individui che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di emoderivati
Sul quotidiano “Europa” esce l'articolo del giornalista Giovanni Cocconi dedicato al "fenomeno" dell'equa-riparazione in Italia con intervista all'avvocato P. Frisani.
RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE SANITARIE: in caso di errore medico riconosciuto il danno morale diretto arrecato ai congiunti della persona lesa.
La Corte di Cassazione nella pronuncia nr. 469/09 ha stabilito che a seguito di lesioni riportate per fatto illecito costituente reato spetta sempre il risarcimento del danno morale accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima conseguendone il fatto che il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile. Viene finalmente accertato e garantito il diritto del familiare a percepire il danno patrimoniale diretto, questione già ripetutamente affrontata e sostenuta dallo staff di G.C.P. diretto dall'Avv. Pietro L. Frisani.
Con la sentenza n. 8958 del 2007 la Corte di Cassazione, dopo aver accertato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario qualora la domanda abbia ad oggetto comportamenti illeciti dell'amministrazione finanziaria, ha affermato che nel caso in cui vi sia stata un'iscrizione ipotecaria pretesa dall'Ufficio a garanzia del tributo iscritto provvisoriamente a ruolo ma sia stato poi accertato con sentenza passata in giudicato l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, si genera un danno risarcibile al soggetto che ha subito l'iscrizione, configurabile nelle spese necessarie alla cancellazione dell'ipoteca nonché in quelle sostenute per attività difensiva. Di seguito si riporte il testo integrale della sentenza:
Le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.30254 del 23 dicembre 2008 pongono in discussione il principio di pregiudizialità sostenuto dal Consiglio di Stato in base al quale l'azione di risarcimento deve essere proposta sempre congiuntamente alla richiesta di annullamento dell'atto amministrativo lesivo.
Continua la battaglia dello STAFF di GCP per ottenere il giusto risarcimento per i militari contaminati dall'uranio impoverito. Il consiglio dei ministri il 18 dicembre ha licenziato il provvedimento che sblocca circa 30 milioni di euro di risarcimento ai militari contaminati da uranio impoverito nelle missioni internazionali di pace e nelle zone di guerra. I tempi effettivi dei pagamenti tuttavia non saranno brevi dovendo il decreto ottenere il via libera dai vari ministeri interessati. Lo STAFF legale di GCP ha deciso quindi di non attendere oltre e di dar corso alle azioni giudiziarie di recupero delle somme dovute dai militari e dai loro familiari.
La Corte di Cassazione con decisione n. 26681 del 6 novembre 2008, confermando la tesi sostenuta dallo staff di G.C.P., coadiuvato dall'Avv. Pietro L. Frisani, ha consolidato l'orientamento secondo cui il piccolo professionista non è tenuto al pagamento dell'IRAP se non dispone di beni strumentali eccedenti quelli già individuati come strettamente necessari.
L'avvocato P. Frisani, capo dello staff legale di Gestione Crediti Pubblici, è il primo libero professionista, in Italia, a conseguire l'"indennità di paternità".
Con la sentenza n. 219 del 2008 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., ha precisato che anche chi è stato condannato ha diritto all'equa riparazione, sempre che la condanna inflitta in sentenza sia inferiore alla pena cautelare subita. A seguito di detta pronuncia quindi il proscioglimento nel merito non sarà più necessario per ottenere l'equa riparazione. Si riporta di seguito la sentenza per esteso:
La procura della Corte dei conti ha esercitato l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di un curatore la cui condotta dilatoria aveva determinato una sentenza di condanna a favore del fallito per eccessiva durata della procedura.
Le conclusioni dell'avvocato Generale UE sono le stesse che lo staff legale di GCP presieduto dall'avvocato Pietro Frisani ha più volte ribadito davanti ai Tribunali italiani, nel senso di ritenere contrario alla direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, il termine dilatorio di 120 gg prima del quale non è possible procedere ad esecuzione forzata contra la P.A..
Lo staff legale di GCP, coordinato dal legal manger prof. avv. Pietro L. Frisani è pronto a lanciare una nuova offensiva per il recupero della tassa di smaltimento rifiuti pagata dai cittadini campani. In tal senso sono già state emesse sentenze di condanna da parte di Giudici di Pace campani.
Dopo l'Irap Day della Cassazione sempre più frequenti le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che riconoscono il diritto al rimborso per gli agenti di commercio. Lo staff legale di GCP, coordinato dal prof. avv. Pietro L. Frisani consiglia di richiedere nel ricorso anche l'accertameto negativo dell'obbligo di pagarla anche in futuro in modo da evitare ulteriori contenziosi
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le cosiddette 'tasse sul lusso' introdotte dalla Sardegna con le leggi regionali del 2006 e del 2007. La bocciatura riguarda però solo le imposte regionali per chi non risiede nell'isola e possiede una seconda casa per uso turistico e quelle per le plusvalenze sulle compravendite di tali case. Si apre quindi il fronte dei rimborsi alla cui analisi sta già lavorando lo staff legale di GCP coordinato dal legal manager prof. avv. Pietro L. Frisani
Allarme sull'entità dei casi e dei danni da risarcire. Si stima che le "malpractise" provochino fino a 50.000 morti l'anno e danni per € 10 MD
Innovativa sentenza del TAR Lombardia (sez. I, n.140/2008) che ha statuito, in caso di esproprio illegittimo, l'obbligo in capo all'ente espropriante di risarcire sia il danno per la perdita di valore economico del bene sia il danno per il mancato utilizzi del medesimo.
La cassazione accolgie la tesi dello staff di GCP ccordinato dal prof. avv. Pietro L. Frisani dichiarando che il fisco deve risarcire il cittadino in caso di emissione di cartella esattoriale illegittima
Secondo la Consulta, la norma censurata – la quale prevede un’indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene – non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il «serio ristoro» richiesto dalla stessa giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale
Accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo staff legale di GCP coordinato dall'avvocato Pietro Frisani. La corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che dichiarava l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza pendenti nei confronti della nuova Azienda Policlinico Umberto I.
Con la riduzione della durata della garanzia si riducono anche i costi dei rimborsi
Maxi udienza in Cassazione per trovare una posizione comune e chiarificatrice sui mini studi.