Danni da vaccino: i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni raccomandate, e non obbligatorie, devono essere indennizzati.
I danni da vaccino non sono così frequenti, tuttavia esistono rari casi in cui si manifestano, talvolta con esito irreversibile; per ottenere un indennizzo va dimostrata la correlazione tra i vaccini somministrati e la patologia invalidante.
Dopo molto discutere si è arrivati ad una svolta: la Corte di Cassazione ora riconosce indennizzabili (ai sensi della legge 210/1992) le persone che, dopo essersi sottoposte a vaccinazioni definite raccomandate, hanno subito un danno da vaccini.
Secondo l’ordinanza della Suprema Corte del 19 giugno 2024, n. 16875, vanno indennizzate ai sensi della legge 210/1992, per i pregiudizi subiti alla salute, non solo le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie ma anche da vaccinazioni solo raccomandate.
Nello specifico facciamo riferimento al caso di un minore sottoposto a vaccinazione antimeningococcica di gruppo C, somministrata nel 2008, cui era conseguita una invalidità di tipo psico-fisica (autismo).
La vaccinazione è stata eseguita in epoca anteriore al D.L. 73/2017, che aveva introdotto la stessa come solo raccomandata.
La Corte d’Appello di Brescia aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo evidenziando che il singolo — in questo caso il bambino — aveva esposto a rischio la propria salute per la tutela dell’interesse collettivo.
Il Ministero della Salute nega il nesso tra i danni da vaccino e invalidità
Il Ministero della Salute aveva impugnato la pronuncia ritenendo non sussistente il nesso di causa fra vaccino e infermità e censurandola anche laddove si trattava di un vaccino non previsto come obbligatorio ma solo come raccomandato.
Proviamo a descrivere la situazione con linguaggio un po’ più tecnico.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 16875, rileva come l’art. 5 quater del decreto predetto preveda l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 210/1992 a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni di cui all’art. 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, e, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 129/2023, detta previsione è suscettibile di essere applicata sia alle vaccinazioni obbligatorie che a quelle solo raccomandate.
Danni vaccino e la nuova pronuncia della Corte di Cassazione
Nella pronuncia odierna viene inoltre precisato che l’indennizzo di cui alla legge 210/1992 va riconosciuto anche in favore dei soggetti vaccinati prima dell’introduzione del D.L 73/2017 – come appunto nel caso del minore vaccinato nel 2008 – e ciò in quanto è la stessa norma ad utilizzare il verbo al passato (ricomprendendovi i soggetti che “abbiano riportato” lesioni o infermità) e la stessa Camera all’epoca dell’introduzione, in sede di verifica dei costi finanziari del provvedimento, si era interrogata sugli effetti retroattivi potenzialmente onerosi di detta disposizione.
Infine l’integrale richiamo alle disposizioni della legge 210/1992 conferma, prosegue la Suprema Corte, l’indennizzabilità degli eventi sia anteriori che successivi all’introduzione del D.L. 73/2017 purché le vaccinazioni fossero già raccomandate all’atto della conversione del decreto; per quanto riguarda la vaccinazione antimeningococcica di gruppo C la stessa lo era fin dal piano nazionale per la prevenzione vaccinale 2005/2007.
L’art. 5 quater dunque, conclude la Corte di Cassazione, si applica sia alle vaccinazioni obbligatorie che a quelle raccomandate e copre anche gli eventi verificatisi anteriormente alla legge di conversione del decreto, purché si tratti di vaccini già valutati come raccomandati al momento della loro somministrazione.