Legge Pinto, sentenza n. 34/2019 Corte Costituzionale: gli indennizzi potranno essere chiesti anche in relazione alle procedure amministrative nelle quali non è stata depositata l’istanza di prelievo.

Legge Pinto, sentenza n. 34/2019 Corte Costituzionale: gli indennizzi potranno essere chiesti anche in relazione alle procedure amministrative nelle quali non è stata depositata l’istanza di prelievo.

Gli indennizzi ex legge Pinto potranno d’ora in avanti essere chiesti anche in relazione alle procedure amministrative nelle quali non è stata depositata l’istanza di prelievo.

Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 34/2019 del 6.3.2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. (La norma ha subito poi ulteriori modifiche ad opera dell’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195).

Sottolinea la Corte che i rimedi preventivi – quale appunto fra gli altri l’istanza di prelievo – possono essere considerati effettivi solo laddove abbiano come reale effetto quello di velocizzare la procedura in modo da evitarne la eccessiva durata; stante il fatto che l’istanza di prelievo nella pratica non ha invece detto effetto, l’imposizione del suo deposito quale condizione di procedibilità della domanda ex legge 89/2001 ad opera del predetto art. 54 si pone in aperto contrasto con gli artt. 117 Cost. e 6, par. 1 CEDU e 13 CEDU.

L’istanza di prelievo, precisa correttamente la Corte Costituzionale, non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente che può segnalare al giudice l’urgenza del ricorso, e dunque ha un effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione, risolvendosi di fatto in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.
La mancata presentazione dell’istanza di prelievo può al limite costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso che può essere preso in considerazione esclusivamente ai fini della riduzione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può mai condizionare la proponibilità della correlativa domanda.

L’interpretazione della Corte Costituzionale è sempre stata sostenuta dallo studio legale Frisani e dalla GCP s.r.l. che in questi anni hanno sempre patrocinato fino alle più alte magistrature anche i ricorsi ex legge Pinto relativi a processi presupposti mancanti di istanza di prelievo, nella corretta e pervicace convinzione della illegittimità costituzionale della norma dell’art. 54, finalmente riconosciuta anche dalla stessa Corte Costituzionale

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2022-03-21T11:09:22+01:008 Marzo 2022|Approfondimenti|