La sinergia moltiplicativa della pregressa abitudine tabagica e amianto
La sentenza n. 2906 del 12.04.18 ha voluto mettere un punto fermo. Il tribunale della città capitolina ha affermato che un lavoratore esposto all’amianto sia anche un fumatore non interrompe il nesso eziologico in caso di morte per carcinoma polmonare. Il tabagismo, la pregressa abitudine tabagica, è un potente moltiplicatore, una sinergia moltiplicativa che amplifica ancora di più il rischio ed il potere cancerogeno dell’asbesto.
Facciamo un breve passo indietro cercando di capire qualcosa in più di questa sostanza:
Amianto cosa è:
L’amianto o asbesto è un minerale che si trova in natura, dalla struttura fibrosa. Resistente al fuoco ed alle alte temperature, duttile semplice da lavorare, usato su larga scala industriale, ha raggiunto il suo culmine nel trentennio che va dal 1960 al 1990. Non a caso, si è avuta ampia diffusione nel settore ferroviario e navale, oltre a quello dell’industria tessile. Nel tempo, studi hanno dimostrato che proprio la sua dispersione nell’aria con la sua conseguente inalazione ha portato all’insorgenza di numerosi casi di asbesto e di altre patologie molto gravi a livello di polmoni e di pleura.
Fare causa per amianto, oggi è la giusta risposta a chi per anni ha usato tali sostanze senza preoccuparsi di quali conseguenze potessero avere sulle persone che entravano in contatto con queste fibre che una volta inalate hanno un potere devastante nei confronti dell’uomo.
Esposizione amianto quanto tempo
Non esistono tempi certi, in genere le malattie che hanno una correlazione con l’amianto hanno dei tempi di latenza molto lunghi. I primi segnali dell’asbestosi possono comparire 10-20 anni dopo l’esposizione ma ci sono stati dei casi che si sono palesati quasi allo raggiungimento del mezzo secolo.
Danni da amianto: il mesotelioma
Mesotelioma pleurico
I sintomi della malattia che fanno riferimento al mesotelioma pleurico puntano la loro attenzione principalmente alla cavità pleurica con un accumulo di liquido all’interno della cavità oppure più semplicemente del fiato corto (dispnea) e della tosse. Taluni soggetti presentano anche altri sintomi come la perdita di peso e debolezza muscolare.
Mesotelioma peritoneale
In genere il volume dell’addome tende ad aumentare a causa di un accumulo del liquido nel peritoneo. Nausea, vomito accompagnati ad una perdita di peso sono i sintomi più comuni che sono stati riscontrati.
Pregressa abitudine tabagica ed esposizione amianto: effetto moltiplicatore
La vicenda in oggetto trae origine dall’iniziativa di una vedova di un lavoratore fumatore deceduto a causa di un carcinoma polmonare in conseguenza di esposizione ad amianto. La corte ha ribadito, un concetto noto da tempo agli organi dell’OMS secondi cui l’amianto è fortemente cancerogeno.
Tornando sull’argomento, come facilmente immaginabile, si nota come l’esposizione all’asbesto, sia sufficiente per dichiarare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’insorgenza della malattia e le attività svolte sino a quel momento. I danni da amianto possono essere devastanti. La pregressa abitudine tabagica diventa un volano moltiplicatore, secondo il giudice il potere cancerogeno attribuibile al fumo si somma a quello delle fibre di amianto. L’esposizione del soggetto svolge un ruolo ancora “più pesante” di quello che si sarebbe potuto realizzare in un soggetto non fumatore.
I consulenti tecnici nominati dal giudice hanno avvalorato ancora di più questa tesi. I periti hanno notato un aumento dell’incidenza dei carcinomi polmonari tra le persone esposte ad asbesto. In sintesi il tribunale di Roma ha confermato che il rischio per l’esposizione all’amianto aumenta sensibilmente nei dipendenti fumatori. Nel caso di specie, la pregressa abitudine tabagica del lavoratore è un antecedente che “avvalora, più che elidere, il ruolo causale dell’esposizione dell’amianto”
Risarcimento danni amianto
Una volta reso chiaro il punto che l’esposizione alle polveri della fibra di amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa avesse un nesso causale, i giudici del foro di Roma hanno accolto la domanda dei parenti della vittima.
Il giudice ha ritenuto responsabile l’azienda ed il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno a seguito della morte del marito rigettando la tesi della società che sosteneva che l’insorgenza della patologia fosse da ricondursi solo ed esclusivamente al fumo, che fosse un abitudinario del tabacco, cosa che avrebbe portato il dipendente al decesso del lavoratore per cancro polmonare.
Il tribunale ha ritenuto responsabile l’imprenditore per omessa adozione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore ed ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) subito.
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