Il pre-ruolo? Vale tutto! Fondamentali due sentenze della Corte di Cassazione.

Il pre-ruolo? Vale tutto! Fondamentali due sentenze della Corte di Cassazione.

Negli scorsi mesi abbiamo fermato ogni nostra iniziativa in merito al riconoscimento del pre- ruolo. Noi – come gran parte del personale scolastico-  eravamo in attesa di un “segno” , di una pronuncia della Cassazione sulla controversa questione del pre ruolo che indicasse un orientamento preciso da seguire, in modo omogeneo, a livello nazionale e non con sentenze “variabili” da Tribunale a Tribunale a seconda di giudice e Regione.

Una vicenda annosa che si protrae dal 1990: per il personale della scuola che ha svolto supplenze il precariato vale tutto ai fini della ricostruzione di carriera? Gli interessati hanno diritto a vedersi riconoscere quindi per intero il periodo di precariato – compreso quello dopo il quarto anno- senza attendere che trascorra un periodo di tempo biblico tra i 16 ed i 20 anni dopo l’immissione in ruolo?

Finalmente la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro- ha emesso due sentenze (la n. 31149 e la 31150 del 28 novembre 2019) che risolvono in modo positivo la diatriba che interessa gran parte del personale di lunga data.

Le sentenze si rivolgono una platea differente:

  • La sentenza 31149 interessa tutto il personale scolastico e punta il dito contro l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, per i casi in cui determina per il personale docente assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato perchè “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”. Ulteriore specifica ai fini del conteggio è quella per cui non devono essere considerati gli intervalli non lavorati e non va applicato il criterio dell’ equivalenza art. 489 d.lgs. n.297.
  • La sentenza n.31150 interessa il personale Ata e punta il dito contro l’art. 569 del d.lgs. n. 297 nella parte in cui limita il riconoscimento al personale Ata assunto con contratti a termine e definitivamente immesso in ruolo un’anzianità pari al servizio effettivo prestato perché “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.

È evidente come fondamentale per la Cassazione nel decidere a favore del personale scolastico e di quello Ata sia stata la clausola 4 della direttiva UE n.70/99 ,  che già aveva fatto gioire i più riconoscendo la parità di trattamento economico tra il personale di ruolo e quello precario.

Nell’ entusiasmo generale di una vittoria così importante per queste due categorie interessate dalla sentenza, occorre però specificare che:

. Interessati alla restituzione degli aumenti non percepiti sono tutti docenti e Ata che si sono visti sottrarre quattro mesi per ogni annualità superiore ai quattro anni. Per loro infatti il passaggio da un “gradone” all’altro avviene con due anni di ritardo, facendo slittare due anni più avanti un aumento lordo medio del proprio stipendio che si può quantificare attorno agli 80-100 euro!!!

. Nel computo degli anni pre-ruolo da considerare non di certo le supplenze temporanee di breve o media durata.

. Potranno essere conteggiati i servizi svolti oltre i 180 giorni.

. potranno essere conteggiati i servizi svolti ininterrottamente dal 1° giorno di febbraio sino alla fine dell’anno scolastico.

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2023-09-18T23:59:56+02:004 Dicembre 2019|News, Sentenze|