Uranio Impoverito sintomi e malattie. Come richiedere risarcimento2024-06-24T18:49:57+02:00
Amianto Risarcimento Danni

Uranio Impoverito sintomi e malattie. Come richiedere risarcimento

 

In questo articolo parleremo in modo esauriente ed esaustivo di uranio, ma soprattutto cercheremo di spiegare quali siano gli aspetti legali che permettono di ottenere l’indennizzo a seguito di danni dovuti ad un’infezione da uranio impoverito.

Niente tecnicismi, andremo dritti al cuore del problema. Il punto di partenza sarà proprio quello di avere la garanzia di un’assistenza legale che Gestione Crediti Pubblici potrà offrire in forma totalmente gratuita alle vittime ed ai familiari.

Procediamo con ordine.

Quante volte abbiamo sentito parlare di uranio? Soprattutto quando ci troviamo di fronte alla televisione o più semplicemente leggendo un giornale. Nella maggior parte dei casi facciamo riferimento a centrali nucleari oppure in campo bellico quando si parla di armi. Nelle definizioni più complete viene sempre specificato anche il concetto di uranio arricchito ed uranio impoverito, ma quando parliamo di questo elemento chimico a cosa stiamo facendo riferimento?

Definizione di Uranio arricchito e Uranio Impoverito?
L’uranio si considera “arricchito” quando la frazione di 235U è considerevolmente maggiore del livello naturale (circa lo 0,7%), tipicamente su valori compresi tra il 3% ed il 7%. Il processo di arricchimento produce grandi quantità di uranio impoverito, ossia uranio cui manca la corrispondente quantità di 235U. L’uranio si considera impoverito quando contiene valori di 235U generalmente compresi tra lo 0,2% e lo 0,3%.

Definizione Uranio

 

In natura l’uranio lo possiamo trovare allo stato solido, dal colore bianco-argenteo, malleabile e duttile. Fu scoperto, ma non isolato come metallo in Germania nel lontano 1789 da un famoso chimico tedesco, conosciuto con il nome di K.H, Klaproth. Il termine Uranio deriva dal tedesco URAN, nome scelto poco tempo dopo la scoperta del sesto pianeta del sistema solare, Solo nel 1841, fu deciso di modificare il nome in Uranium seguendo la classica consuetudine di adottare il suffisso -IUM per gli elementi della tavola periodica. La sua radioattività venne riconosciuta molto tempo dopo, per la precisione solo nel 1896, da parte di Antoine Henri Becquerel, famoso fisico francese, premio Nobel nel 1904 e scopritore della radioattività.

Principali caratteristiche

Stiamo parlando di un metallo pesante, radioattivo e tossico. Una volta escavato, subisce un vero e proprio bombardamento, o come la chimica ci insegna “arricchito”. Questo processo sarà determinante per separare le particelle dell’isotopo 235 dalle altre. La miscela che si formerà si chiamerà uranio arricchito.

L’uranio rimasto, il prodotto di scarto (se così lo possiamo definire) del processo di produzione dell’uranio arricchito viene definito con il termine tecnico uranio impoverito. Anche se desueto, alcuni usano ancora il termine uranio depleto, adoperando una diretta conversione dalla lingua inglese (depleted uranium, DU). Sintetizzando, possiamo affermare che la discriminante è proprio la percentuale della componente di 235U, essa sarà con un valore inferiore a quella che si trova abitualmente in natura.

Uranio cosa è

Uranio impoveritoPartiamo da un assioma e come tale non deve essere messo in discussione:  a prescindere da tutti i valori, da tutte le percentuali che possono farci girare la testa, la cosa più importante da tenere di conto è che l’uranio è un metallo pesante, e come tutti quelli che possiamo leggere sulla tavola periodica dal piombo in poi sono da definirsi CANCEROGENI, a prescindere che sia radioattivo o meno.

Uranio campi di utilizzo:

Ad oggi, gli usi di questo elemento chimico sono molteplici sia che si parli di ambito civile che di quello militare.

  • Possiamo fare riferimento sia alla schermatura in caso di radiazioni;
  • all’utilizzo all’interno di centrali nucleari come combustibile per la reazione (fissione nucleare);
  • all’uso in campo militare;
  • in campo navale ed aerospaziale;
  • Negli yacht da competizione, nella realizzazione di alcuni elementi della deriva;

I primi usi dell’Uranio Impoverito

Come abbiamo descritto e raccontato nei paragrafi precedenti, esistono vari tipi di isotopo di uranio, nello specifico quelli che ci interessano maggiormente sono l’uranio 235 e l’uranio 238. Il primo conosciuto anche con il termine di “uranio arricchito”, viene impiegato principalmente nelle armi nucleari, il secondo è formato dagli scarti del processo estrattivo, composto principalmente da uranio 238.

L’industria bellica americana ed inglese sono state le prime che hanno utilizzato questo tipo di sostanza durante le missioni: le più recenti sono la guerra del golfo all’inizio degli anni ’90 e lo scontro nei Balcani subito dopo. Non sono da dimenticare anche le missioni in Afganistan, le esercitazioni navali lungo tutto il Mediterraneo e tante altre.

Proprio in questi frangenti, l’utilizzo dell’uranio impoverito ha portato all’esposizione migliaia di persone con danni incalcolabili per la loro salute.

Dove si trova l’Uranio impoverito:

L’uranio impoverito disponibile in grandi quantità, non ha costi di smaltimento ed in campo bellico è facilmente utilizzabile grazie alle sue elevate capacità piroforiche (incendiarsi rapidamente al contatto con l’aria). Proprio queste peculiarità rendono i proiettili all’uranio impoverito molto efficaci nel perforare persino la corazza di un carro armato.

I proiettili, dal momento dello sparo, perdono il suo involucro esterno, il “sabot“; a distanza di chilometri (si parla in genere di 2-4000 metri), al contatto sono in grado di generare una modesta esplosione atomica, piccola si, ma tale da far innalzare i valori della temperatura a numeri vicini ai 2500°-3000° gradi.

Quindi anche un carro armato se colpito con questi proiettili — capaci di generare temperature così estreme all’impatto— viene messo fuori combattimento senza lasciare scampo per l’equipaggio.

Inoltre la deflagrazione sparge sul terreno migliaia di piccoli frammenti capaci di nuocere per anni all’essere umano.

Cosa provoca l’Uranio impoverito

È facilmente comprensibile come siano elevatissimi i rischi nell’immediatezza. Da un possibile rischio di soffocamento si può arrivare, nel lungo periodo, ad un’inalazione di particelle, con la loro radioattività e la loro tossicità, che andranno a colpire sia i polmoni, sia eventuali altri organi del nostro corpo.

Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che molti soldati, al ritorno delle varie missioni, sono morti di cancro come conseguenza diretta della radioattività; altri casi hanno dimostrato come l’esposizione abbia addirittura causato la nascita di figli con malformazioni genetiche gravi. Non sarà soltanto attraverso l’inalazione, ma anche per via topica (attraverso la pelle) oppure per ingestione orale anche attraverso la bocca con alimenti contaminati.

Uranio impoverito sintomi e malattie

Avvelenamento da metalli pesanti: cosa succede al nostro organismo?

Un forte senso di nausea accompagnato a forti dolori addominali, formicolio delle estremità e un senso di debolezza, questi sono i primi sintomi che il nostro corpo ci lancia in caso di un avvelenamento da metalli pesanti.

Se stiamo covando il dubbio, la migliore soluzione è quella porre ad analisi campioni biologici:

  • urine;
  • sangue:
  • capelli;

Se le analisi dovessero essere malauguratamente positive saranno necessarie ulteriori analisi di approfondimento per capire a fondo la causa. Attraverso questa sorveglianza attiva si potrà appurare con certezza significativa l’insorgenza di questi fenomeni.

Uranio impoverito a distanza di tempo?
Non possiamo permetterci di spengere la luce sull’argomento anche a distanza di lunghi periodi. A causa della contaminazione, le sostanze radioattive possono rimanere a lungo creando danni molto gravi. Per questo motivo anche la popolazione civile, i familiari con i loro cari, specie se entrano in relazione con chi è stato a contatto con queste sostanze, anche a distanza di tempo non devono sentirsi al riparo da eventuali problematiche che possono insorgere.

Danni da esposizione da Uranio Impoverito:

Inutile girare intorno all’argomento, ci sono decine di articoli di letteratura scientifica che raccomandano sempre la massima attenzione. Si deve immaginare che all’interno di un conflitto bellico come quello della prima guerra nel golfo, gli elicotteri Apache erano in grano sparare oltre 4000 proiettili al minuto. Ogni proiettile era ricoperto da circa 300 grammi di uranio. Facendo un rapido calcolo, ci accorgiamo immediatamente che in Iraq e Kuwait si siano depositate una quantità superiore alle 300 tonnellate di uranio.

Non è un caso che a distanza di tempo non si sia fatto i conti solo con gli orrori della guerra, ma anche su tutto quello che ne è conseguito a posteriori. L’immagine innocente di bambini che giocano con i bossoli purtroppo era solo l’inizio di un cattivo presagio. Migliaia di morti, aborti, nascita di bambini deformi oppure con mille mila patologie sono stati purtroppo la terribile cartina di tornasole che abbiamo tenuto tristemente tra le mani. 

uranio impoverito malattie

Un orrore immenso che ha colpito come detto la zona del Medio Oriente, ma in tempi recenti anche territori vicini a noi. Nonostante i tanti appelli lanciati dalla comunità internazionale, poco si è fatto, se non niente, per cercare di mettere un freno a questo enorme problema. Nel frattempo la favola delle guerre umanitarie continua, il numero dei contagiati aumenta, il conteggio ogni giorno diventa sempre più complesso. 

Proprio quando si diventa consci della patologia è fondamentale rivolgersi a un legale (meglio se coadiuvato da professionisti competenti in materia) per avviare immediatamente le pratiche di risarcimento danni; sia chiaro, è soltanto l’inizio, il percorso è lungo e non sarà tutto in discesa.

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Uranio Impoverito Tutela delle vittime

Gestione Crediti Pubblici GCP, oltre a tutelare le vittime del lavoro che hanno contratto patologie correlate all’amianto, garantisce assistenza legale a tutte le vittime sia militari che civili che hanno avuto a che fare con l’uranio impoverito. Non si deve mai rinunciare ad una richiesta per un giusto risarcimento economico. Coloro che hanno subito dei danni, nello specifico se esposti a radiazioni dovute all’uranio impoverito hanno diritto ad un risarcimento del danno. 

Purtroppo le cause sono molto lunghe, con un grande dispendio di tempo e di risorse all’interno delle aule di tribunale. In molti casi i danni subiti portano alla morte e solo attraverso un’azione legale gli eredi potranno vedersi riconosciuti i danni subiti. Per questo motivo è essenziale ricorrere ed informarsi presso uno studio legale che potrà dare tutte le informazioni al riguardo.

Gestione Crediti Pubblici è un team composto da professionisti esperti in cause contro lo Stato e lavoriamo con un’organizzazione

  • precisa;
  • meticolosa;
  • determinata;

che ci ha reso capaci di ottenere una percentuale di successo del 97,8% in cause risarcitorie nei confronti dello Stato e gli enti pubblici

E non è tutto: Gestione Crediti Pubblici si accolla tutte le spese legali.

Noi di Gestione Crediti Pubblici siamo stati tra i primi in Italia a non richiedere alcun compenso anticipato, in altre parole il nostro assistito non si espone economicamente, per tutta la durata dei processi. 

La richiesta di risarcimento non comporta alcun rischio per chi sia affida allo staff legale di Gestione Crediti Pubblici.

Com’è possibile questo? Il nostro compenso verrà saldato solo a risarcimento versato, anche se la causa risarcitoria dovesse durare anni.

 

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Il primo passo per ottenere un risarcimento è la consulenza gratuita con lo staff legale di Gestione Crediti Pubblici.

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FAQ

Gestione Crediti Pubblici anticipa tutte le spese necessarie e calcola il proprio compenso esclusivamente in percentuale sull’importo liquidato dal Giudice. Nessuna somma sarà dovuta in caso di mancato recupero. In buona sostanza chi si rivolge a GCP è certo di non dover pagare nulla se non recupera il proprio credito. Si aggiunga che il più delle volte la somma che si recupera è di gran lunga maggiore di quanto lo Stato avrebbe corrisposto spontaneamente, in quanto comprende gli interessi legali, gli interessi anatocistici (interessi su interessi) e, se dovuta, anche la rivalutazione monetaria con l’effetto di coprire quasi l’intera somma dovuta a GCP così che il più delle volte il costo è pari a zero.
Solo nel caso in cui il cliente riceva il risarcimento, a GCP viene riconosciuta una percentuale su quanto effettivamente viene incassato dal cliente.
No, nel caso di mancato risarcimento il cliente non deve sostenere nessuna spesa.
Il compenso professionale dell’avvocato è a carico di Gestione Crediti Pubblici.
I vantaggi per il cliente non si limitano al risparmio di tempo ed energie, ma sono soprattutto di natura economica. Scegliere GCP non rappresenta infatti una spesa, bensì un guadagno per il cliente. Come è possibile? Lo Stato, di fronte alla semplice richiesta di un privato o di un’impresa, paga (con i noti ritardi) il minimo cui è tenuto per legge, cioè la cifra del credito pregresso con l’aggiunta dei soli interessi legali. Con Gestione Crediti Pubblici si ha invece la possibilità di recuperare rapidamente non solo il credito e gli interessi, ma anche la rivalutazione monetaria, se dovuta, e gli interessi anatocistici (cioè gli interessi maturati sugli interessi), somme che al privato cittadino non verrebbero mai corrisposte spontaneamente seguendo l’iter ordinario del rimborso o del pagamento.
Basta contattare lo staff di GCP che richiederà un’analisi precisa (e gratuita) dei fatti e degli elementi di rischio in base ai quali si desidera procedere legalmente. In seguito, dopo una preliminare valutazione della situazione effettiva, viene definito, caso per caso, il protocollo di analisi e di documentazioni da compiere.
Il materiale necessario va valutato singolarmente da caso a caso. Una volta contattato il nostro staff, è necessario effettuare una prima valutazione in modo da accertare la reale fattibilità dell’azione legale. I nostri esperti dovranno, in pratica, documentazione alla mano, verificare se esistano o meno gli estremi per procedere alla richiesta di un risarcimento del danno.

Dopo avere raccolto le informazioni di base con la prima telefonata, GCP procede a raccogliere la documentazione medica del cliente. Si fa quindi visionare la documentazione al medico legale e se il medico ravvisa gli estremi per procedere si informa il cliente che si può procedere. Si procede quindi alla firma del contratto e dei documenti necessari (presso la sede di GCP oppure presso un notaio in zona del cliente). Una volta raccolta tutta la documentazione si effettua un tentativo stragiudiziale, mettendo in mora il soggetto legittimato passivo (ad esempio il Ministero della Salute) tramite raccomandata a/r. Se GCP riceve una risposta a seguito della raccomandata si intavola una trattativa, altrimenti (come succede nella maggior parte dei casi) bisogna procedere con un’azione legale. Si individua quindi il tribunale competente e si avvia una causa legale.

La legge 210/92 (e successive modifiche) stabilisce che hanno diritto a un indennizzo da parte dello Stato tutte le persone che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti imputabili a:

  • vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
  • vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad  uno stato estero;
  • vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;
  • vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (quando la vaccinazione non era obbligatoria);
  • contagio da virus dell’HIV o da virus dell’Epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, oppure da vaccinazioni.

Sono beneficiari della legge 210/92 anche:

  • il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio;
  • il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui ai primi quattro punti, nonché il figlio contagiato durante la gestazione.

In linea generale il termine per poter richiedere i benefici previsti dalla legge 210/1992 è di 3 anni dal momento in cui il soggetto interessato scopre di aver contratto la malattia.
Su questo tema, inizialmente, non esisteva un’uniformità di vedute, almeno fino a quando la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11609 del 31 maggio 2005, ha stabilito che l’indennizzo di cui alla L. 221/1992 non esclude la possibilità di agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno. Qualora la causa promossa contro il Ministero della Sanità abbia esito favorevole, la cifra ottenuta si somma all’indennizzo mensile oppure è necessario detrarre quest’ultimo (es. 500.000,00 € di risarcimento – 250.000,00 € percepiti = 250.000,00 €? Ex L. 210/1992). Nonostante non esista un indirizzo uniforme sul punto, la giurisprudenza maggioritaria tende a escludere la cumulabilità ed è favorevole alla detrazione.
Con la Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (in seguito, più volte modificata ed integrata) lo Stato italiano ha previsto un indennizzo per i soggetti che hanno subito danni irreversibili in seguito a vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata o con operatori sanitari che si siano infettati durante il servizio a causa di un contatto con il sangue o i suoi derivati. Detta legge riguarda il riconoscimento di un indennizzo indipendentemente dalla dimostrazione di una colpa e, dunque, non preclude la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, in caso di comportame
Si. Oltre alle condizioni definite dalla Legge 210 del 1992, esiste la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di emotrasfusioni di sangue infetto, citando direttamente in giudizio il Ministero della Salute. Tale diritto al risarcimento è un diritto da far valere in ogni caso in cui l’insorgenza della malattia sia in relazione con la trasfusione subita e prevede il ristoro di tutti i tipi di danni – morali, materiali, biologici, patrimoniali – che un soggetto abbia subito a seguito di trasfusioni infette o contatto con emoderivati. È inoltre interesse del soggetto far valere questo diritto considerata l’entità delle cifre previste per i risarcimenti, che superano di gran lunga quelle relative agli indennizzi.
Assolutamente no. L’indennizzo è una cosa, il risarcimento un’altra. Certamente l’accoglimento della domanda ex l. 210/1992 è un aspetto positivo per un’eventuale causa di risarcimento danni, tuttavia non equivale ad una vittoria certa dal momento che il Giudice non è vincolato al buon esito della domanda previdenziale.
In linea generale si, ma in tal caso si dovrà andare a valutare caso per caso se sia o meno intervenuto il termine prescrizionale del diritto che, per costante orientamento giurisprudenziale, è di 5 anni dal momento in cui il soggetto dimostra di aver messo la propria malattia in relazione con le emotrasfusioni subite.
In linea generale il termine per poter richiedere il risarcimento del danno è di 5 anni dal momento della presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 210/1992.
Purtroppo non è possibile dare una risposta certa a detta domanda, l’unica certezza è che, quanto più gravi sono le conseguenze dell’infezione, tanto più alto potrà essere il risarcimento del danno.
Si, ma in tali casi è richiesta una valutazione ancora più approfondita del caso. In un esempio del genere l’azione inoltre non viene esperita nei confronti del Ministero della Salute (come nel caso delle emotrasfusioni di sangue infetto), ma direttamente nei confronti della struttura sanitaria presso cui il soggetto ritiene di aver contratto il virus in maniera nosocomiale (contatto con aghi non sterili, contatto con attrezzature medicali non sterili ecc.).
Non è possibile dare una risposta certa, essendo troppe le variabili legate all’instaurazione ed al successivo svolgimento di un processo civile di tale tipo.
Certamente, ma in tali casi dovrà ugualmente essere fatta una valutazione in ordine all’eventuale prescrizione del diritto, valutazione che non essendo di ordine generale, richiede l’attento esame caso per caso.