Scopri l’elenco degli altri interventi per i quali è possibile richiedere ed ottenere un risarcimento. E’ possibile leggere approfondimenti su argomenti diversi: da errori medici, a ingiusta detenzione, al recupero di ferie per riposi non goduti.
Risarcimento Danni da Ingiusta detenzione
Se andiamo a guardare gli ultimi dati a nostra disposizione, dal 1991 al 2021 oltre 30.017 persone sono state vittime di ingiusta detenzione, cioè hanno subito una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi essere assolte. Lo stato ogni anno versa in media circa 43mila euro per ogni risarcimento (24 milioni all’anno).
Per tutti coloro che hanno ingiustamente subito una limitazione della propria libertà personale è importante sapere che è possibile richiedere un risarcimento allo Stato. L’emanazione del nuovo Codice di procedura penale (D.P.R. n.447/88) regolamentato dagli articoli 314 e 315 dello stesso ha stabilito regole precise a seguito di un’ingiusta detenzione. Nello specifico, il suddetto codice stabilisce che la custodia cautelare in carcere è ingiusta quando un imputato all’esito del procedimento penale viene prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ossia riconosciuto innocente.
Risarcimento per vittime dei reati intenzionali violenti
Nel caso tu sia rimasto vittima di un grave delitto contro la tua persona, commesso con dolo, è importante sapere che puoi ottenere un indennizzo dallo Stato. La legge n.122 del 2016 prevede che hanno diritto all’indennizzo, in caso di morte della vittima, la moglie e i figli, in loro assenza i genitori, in ultimo, se non vi sono i parenti indicati, i fratelli se conviventi e a carico del deceduto.
L’indennizzo nei casi più gravi può raggiungere anche i 60.000 Euro.
Risarcimento per responsabilità sanitaria
Non tutti sanno che è possibile far valere i propri diritti quando si subisce una diagnosi sbagliata, giunta in ritardo, oppure nel caso in cui un intervento chirurgico non sia stato effettuato correttamente. Adeguato indennizzo può essere richiesto anche a seguito di malattie infettive contratte in ospedale o in ambienti sanitari.
É possibile ottenere un equo risarcimento nei casi di infezione ospedaliera (microrganismi presenti nell’ambiente che vengono trasmessi ai pazienti attraverso dispositivi medici, apparecchiature oppure il personale sanitario).
L’ente ospedaliero è responsabile degli errori medici commessi dai propri dipendenti in caso di negligenza, imprudenza, imperizia oppure per una diagnosi tardiva. In sintesi, in caso di un errore medico si possono ottenere risarcimenti per danni medici subiti dai pazienti.
Risarcimento suicidi in carcere
Suicidi in carcere: di chi è la responsabilità
L’amministrazione penitenziaria ha precisi obblighi giuridici:
- tutela dell’integrità psicofisica del detenuto
- valutazione del rischio suicidario
- attivazione di misure di sorveglianza adeguate
- accesso a supporto sanitario e psicologico
- intervento tempestivo in situazioni di pericolo
– Se emergono segnali di disagio ignorati,
– Se manca assistenza sanitaria adeguata,
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che, quando una persona è in custodia, l’amministrazione ha una posizione di garanzia rafforzata.
Quando è possibile chiedere un risarcimento?
È possibile agire quando emergono:
- omissioni nella vigilanza
- carenze organizzative
- mancata valutazione del rischio suicidario
- violazione dei protocolli interni
- ritardi nei soccorsi
In questi i casi i familiari possono richiedere:
- accertamento giudiziale delle responsabilità
- risarcimento del danno non patrimoniale
- risarcimento del danno morale e parentale
Ogni caso va analizzato in modo specifico, sulla base degli atti, delle relazioni interne e delle risultanze investigative.
Non è solo una questione risarcitoria
Si tratta di una violazione di diritti fondamentali Agire significa chiedere trasparenza, accertamento e responsabilità.
CASS.30985/2018:
“Deve affermarsi la responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria nel caso in cui il detenuto che abbia minacciato il suicidio, dopo essere stato alloggiato in una cella singola, si sia suicidato. Nel caso di specie, l’amministrazione penitenziaria non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento stante l’accertata inosservanza degli obblighi derivanti dall’art. 23 del D.P.R. n. 230 del 2000 che dispone espressamente che “un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all’atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell’osservazione e trattamento di cui all’art. 29”.
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