Sentenze2022-03-25T15:12:05+01:00

SENTENZE

2704, 2012

Impignorabilità delle somme vincolate dai Comuni ex art. 159 T.U.E.L., regime probatorio

27 Aprile 2012|

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 4820 del 26.03.2012 è intervenuta nuovamente in tema di impignorabilità delle giacenze degli Enti Locali, in quanto destinate al finanziamento delle spese obbligatorie ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L. in ragione della loro destinazione a particolari attività ritenute degne di considerazione prevalente rispetto a quella del solo diritto di credito, benché accertato giudizialmente. In particolare la Corte di Cassazione, recependo il precedente orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 23727/2008, ha ulteriormente specificato il regime probatorio adottabile al fine di superare il limite dell’impignorabilità, stabilendo che “la circostanza che la creditrice abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali ed orali, analoghe circostanze, di certo non elide il corrispondente onere del Comune: il quale non può essere assolto mediante una mera certificazione di uno dei suoi uffici od organi, operando anche quanto alla pubblica amministrazione il principio generale del processo civile, per il quale di regola nessuno può formare prove a proprio favore”e altresì che, “dinanzi ai sospetti di inoperatività dell'impignorabilità, ben poteva darsi il caso di una consulenza tecnica di ufficio percipiente, essendo evidente l'inaccessibilità, da parte del singolo creditore, alla complessa contabilità di un ente complesso come il Comune (e, per le sue titaniche dimensioni, come quello di Napoli) e quindi la sua impossibilità di provare altrimenti le circostanze dedotte, a prescindere da chi poi ne avesse in concreto l'onere”. L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione emerso nelle pronunce anzidette, conferma il fondamento delle argomentazioni da tempo sostenute in materia di espropriazione dei crediti nei confronti del Comune dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani. Si riporta di seguito il testo della Sentenza per esteso.

3103, 2010

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE A FAVORE DI UN EX MILITARE MALATO DI TUMORE DOPO UNA MISSIONE IN SOMALIA: IL GOVERNO E’ STATO CONDANNATO A PAGARE UN RISARCIMENTO DI MEZZO MILIONE

31 Marzo 2010|

La malattia contratta dal militare è stata causata dal contatto del soggetto con l'uranio impoverito. Risultano alti i tassi di impiego del materiale radioattivo nella missione in Somalia nella quale era stato impiegato il militare ammalatosi e dove era rimasto per circa otto mesi.