Nesso di Causalità e mesotelioma pleurico. Ruolo del CTU

Nesso di Causalità e mesotelioma pleurico. Ruolo del CTU

Amianto e nesso di causalità: il ruolo del CTU in tribunale 

Il ruolo del CTU all’interno di un’aula di un palazzo di giustizia è fondamentale. Proprio grazie a queste figure vengono dipanate situazioni complicate che a prima vista sembrerebbero di difficile soluzione come quelle tra amianto e nesso di causalità. CTU tribunale, un binomio, termini che spesso viaggiano insieme.

CTU significato?

C t u è l’acronimo di consulenza tecnica d’ufficio. La figura del consulente in certi frangenti diventa imprescindibile, un braccio destro del “togati” perché proprio lui risponde in maniera puntuale e precisa nel momento in cui relaziona i risultati dell’elaborato attraverso chiarimenti verbali o scritti ai quesiti che il giudice formula in udienza. Spiegandolo in parole molto semplici, un ausilio che la legge concede ai giurati nella valutazione delle prove.

Avere introdotto il concetto del CTU non è casuale, anzi proprio il ruolo di questi periti nominati dal giudice diventa fondamentale per fare chiarezza sul noto e angoscioso problema delle morti dei lavoratori esposti ad amianto nel corso della loro attività lavorativa.

Morire di amianto implica anche verificare il nesso di causalità tra il decesso del lavoratore per mesotelioma e l’esposizione.

nesso causalità

La storia di due controversie: nesso di causalità

Vogliamo mettervi a conoscenza di due importanti traguardi raggiunti dallo Studio Legale Frisani e da Gestione Crediti Pubblici nell’ambito di alcuni contenziosi in corso presso il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Roma.

Il primo era un lavoratore che aveva svolto mansioni di lavandaio e di fuochista presso l’Ospedale Careggi di Firenze. Il CTU nominato dal Giudice ha accertato sia la riconducibilità del decesso del lavoratore alla malattia professionale già riconosciuta in sede Inail sia la correlazione, con alto tasso di probabilità prossimo alla certezza,  tra la malattia (mesotelioma pleurico) e l’esposizione all’amianto avvenuta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa prestata presso il noto Ospedale di Firenze.

nesso di causalità diritto penaleLeggendo con attenzione la relazione scritta dal CTU, in alcuni passaggi il nesso causale viene espletato in maniera precisa e diretta:

“disponiamo di notizie sufficientemente documentate circa la presenza dell’amianto, sebbene “protetto da guarnizioni e compatta di rivestimento” nella lavanderia, lungo i corridoi di collegamento con i reparti e nell’area “caldaia” dove il  xxxxx ha svolto per 29 anni la sua attività, prima con la qualifica di “lavandaio” e poi di “fuochista”. La presenza di amianto in questi ambienti risulta anche documentata dalla decisione degli Amministratori di provvedere proprio in quegli anni alla bonifica degli ambienti con lo smaltimento dell’amianto e la sua sostituzione con altri minerali innocui”

Altro ambiente di lavoro, altre mansione ma identica morte: mesotelioma pleurico correlato a esposizione ad amianto.

Stavolta il settore incriminato è quello ferroviario. “La morte viaggia lungo i binari“: così intitola il rapporto redatto da Greenpeace dove per la prima volta si denuncia una situazione estremamente allarmante dal punto di vista sanitario per quanto riguarda la presenza dell’amianto nei rotabili ferroviari.

Nel caso specifico il lavoratore vittima dell’amianto (e delle responsabilità omissive datoriali denunciate nel ricorso depositato dallo Studio Legale Frisani) aveva svolto mansioni di operaio qualificato e di verificatore dei freni alle dipendenze di RFI.

Aveva, quindi, contratto – in conseguenza della esposizione all’amianto malattia asbesto collegata (mesotelioma pleurico) che lo aveva condotto a morte in brevissimo lasso di tempo.

Introdotta la causa innanzi al Giudice del Lavoro di Roma è stato nominato CTU il quale ha depositato il proprio elaborato giungendo a tali conclusioni:

” Il decesso del Sig. xxxxxx  è avvenuto per un mesotelioma maligno pleurico, su preesistenti placche pleuriche. L’attività lavorativa di operaio qualificato e di verificatore svolta dal 1973 al 2002 presso più Impianti di Manutenzione Corrente e presso il posto di Verifica di Orte è stata condizione necessaria per l’insorgenza e per lo sviluppo dell’infermità di cui al precedente punto”.

nesso causalitàÈ interessante riportare alcuni passaggi significativi della relazione tecnica:

“Tutti gli elementi sopra riportati consentono di ipotizzare che, con elevata probabilità, dal 1973 fino, perlomeno, al completamento delle operazioni di bonifica, il Sig. xxxxxx sia stato esposto a fibre di amianto poiché adibito a lavorazioni svolte in ambienti nei quali il minerale era presente in forma potenzialmente aero-disperdibile, come peraltro suggerito dagli interventi, di natura legislativa e amministrativa, attuati in tale periodo per eliminare ovvero per rendere innocua la sostanza”.

Due consulenze tecniche che dimostrano come ci sia un nesso di causa, sia pure in ambiti totalmente diversi tra loro (una grande struttura ospedaliera e una grande realtà aziendale come Ferrovie dello Stato), i lavoratori non siano stati minimamente tutelati nell’esercizio di mansioni che, chiaramente, si caratterizzavano per l’esposizione al materiale morbigeno.

In entrambi i casi, si evince che non sono state adottate misure adeguate per la protezione contro il rischio dell’amianto, fatto indossare nessun dispositivo di protezione individuale, fatto sapere al lavoratore attraverso formazione specifica dei rischi connessi all’esposizione.

Il nostro augurio è che nei Tribunali si possa rendere un po’ di giustizia ai congiunti dei lavoratori rimasti vittima dell’amianto e le sentenze siano testimonianza delle molte pesantissime responsabilità di cui si sono macchiati i datori di lavoro.

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Nell’ipotesi che si subisca un danno alla salute, Gestione Crediti Pubblici e il suo staff consigliano vivamente di agire, non si deve mai rinunciare a una richiesta per un giusto risarcimento economico, specialmente quando non è necessario anticipare nemmeno un centesimo per le spese legali.

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    2023-05-24T12:58:48+02:0015 Marzo 2022|Approfondimenti|