SE IL COLPEVOLE NON PUO’ PAGARE IL RISARCIMENTO ALLA VITTIMA DEL REATO, LO STESSO RISARCIMENTO E’ A CARICO DELLO STATO

SE IL COLPEVOLE NON PUO’ PAGARE IL RISARCIMENTO ALLA VITTIMA DEL REATO, LO STESSO RISARCIMENTO E’ A CARICO DELLO STATO

Con l’importantissima sentenza n. 26757 del 23.11.2020 la Corte di Cassazione ha finalmente definito la vicenda di una donna italiana di origini rumene residente in Italia, violentata da due cittadini rumeni nel 2005, condannati penalmente in via definitiva ma che non avevano mai risarcito la vittima in quanto si erano resi latitanti nel corso del giudizio penale mentre erano agli arresti domiciliari.

Dopo l’accoglimento della domanda in primo e secondo grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver recepito in ritardo la direttiva 80/2004 dell’UE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la questione era approdata alla Suprema Corte, la quale ha rinviato la stessa per ben due volte in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

La sentenza in commento chiarisce che le vittime di reati che non possono essere risarcite per irreperibilità dei colpevoli o per mancanza di disponibilità economiche degli stessi devono essere indennizzate dallo Stato, e ciò si applica non soltanto alle situazioni transfrontaliere, ma anche ai residenti nel territorio statale che siano state soggetto passivo di fattispecie di reati violenti.

La III sezione civile della Corte di Cassazione rappresenta inoltre che la vittima deve essere risarcita in modo adeguato ed equo, e che l’indennizzo previsto inizialmente dal DM 31.08.2017 era da considerarsi iniquo, in quanto vanno considerati anche i maggiori danni derivati dal recepimento tardivo della Direttiva 80/2004 UE.

Precisa infine che, proprio con riguardo ai reati di violenza sessuale, le conseguenze pregiudizievoli non si limitano ai danni fisici ma anche a quelli alla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale.

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2022-03-21T11:14:13+01:0024 Novembre 2020|Sentenze|