TURNI MASSACRANTI DEI MEDICI E DANNO ALLA SALUTE

TURNI MASSACRANTI DEI MEDICI E DANNO ALLA SALUTE

La Suprema Corte, con la sentenza n. 16711 del 05.08.2020, ritorna sul tema del lavoro straordinario effettuato dai dirigenti medici, ed esamina due profili: quello meramente retributivo e quella relativo al risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute e/o personalità morale.

La Corte di Cassazione ha formulato un interessante principio di diritto: “in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità; guardie mediche; prestazioni autorizzate non programmabili etc.); tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino, o per  talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all’art. 2087 c.c.) del lavoratore. Peraltro, mentre il danno da carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell’orario o la violazione di norme sui riposi è da ritenere in re ipsa, nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce, per ottenere il corrispondente risarcimento, è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore”.

 

 

2022-03-21T11:13:25+01:008 Luglio 2021|Sentenze|