IL BUGIARDINO CHE CONTIENE GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL FARMACO NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE

IL BUGIARDINO CHE CONTIENE GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL FARMACO NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE

Con la sentenza n. 12225 del 10.05.2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che non è esentata da responsabilità la casa produttrice del farmaco per il solo fatto di aver inserito nel bugiardino fra gli effetti indesiderati del farmaco una generica informazione sulla non sicurezza dello stesso.

Nel caso di specie un medico di base assumeva un farmaco e ne interrompeva poi l’assunzione per il verificarsi di una grave patologia.

Il farmaco era stato poi ritirato dal mercato in quanto responsabile di gravi conseguenze a carico dell’apparato muscolare.

L’attore risultava vittorioso sia in primo che in secondo grado, e la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, stabiliva che “ad escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è invero sufficiente nemmeno la mera prova di aver fornito – tramite il foglietto illustrativo (c.d. “bugiardino”) – un’informazione che si sostanzi in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto (cfr. Cass., 15/3/2007, n. 6007), essendo necessaria un’avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza dell’utilizzazione del prodotto bensì di effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonchè del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonchè di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio (con eventuale suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in caso di relativa sottovalutazione o di abuso del farmaco)”.

.

SENTENZA 12225 2021

2023-09-19T00:14:44+02:0028 Maggio 2021|News, Sentenze|