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Con sentenza del 13 aprile 2026 il Tribunale di Catania è tornato sulla materia delle infezioni ospedaliere ed in una fattispecie ha accertato la responsabilità dell’azienda ospedaliera convenuta per il decesso di un
paziente fra le cui cause c’era la contrazione di un batterio in ospedale.
In particolare il giudice di merito a seguito di CTU espletata in corso di causa ha ritenuto sussistente il nesso di causa fra la contrazione dell’infezione acinetobacter e klebsiella pneumoniae tipo KPC avvenuto durante
il ricovero della paziente in ospedale per molteplici comordbidità e il successivo decesso della stessa, dovuto appunto alla contrazione delle predette infezioni che avevano poi determinato l’insorgenza di polmonite acuta nell’anziana.
Osserva il Tribunale di Catania che l’ospedale non aveva dimostrato di aver rispettato i protocolli di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nosocomiali, soprattutto nel reparto di terapia intensiva ove era ricoverata la paziente.
Il fatto che la signora fosse affetta da altre gravi patologie rappresentava peraltro un fattore di rischio per la contrazione di infezioni nosocomiali, di talché questo evento poteva considerarsi del tutto prevedibile, e in ogni caso l’azienda ospedaliera non aveva prodotto alcun documento né linee guida che potesse far ritenere rispettati i protocolli di prevenzione e sorveglianza.
L’azienda convenuta non aveva dunque assolto all’onere della prova, così come richiesto dalla consolidata giurisprudenza, consistente nel dimostrare di aver adottato tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive, né tanto meno aveva dimostrato di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni.
Il Tribunale ha dunque ritenuto la responsabilità dell’ospedale per il decesso della paziente e ha condannato la stessa al risarcimento dei danni da perdita parentale in favore dei prossimi congiunti.
Per quanto riguarda i figli della signora il Tribunale ha quantificato il danno liquidando somme comprese fra i 191.000,00 e i 207.000,00 come da tabelle del Tribunale di Milano ed ha poi precisato, con riferimento ai
nipoti della signora, che anche in detto caso trattavasi di danno presumibile liquidando in loro favore la somma di € 60.000,00 ciascuno anche in assenza di convivenza, posto che in ogni caso abitavano tutti in
zone limitrofe come dimostrato dai certificati di residenza prodotti in giudizio.